Azienda, trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori

L’azienda, il suo trasferimento e la tutela dei lavoratori subordinati.

A. L’azienda ed il suo trasferimento

1. La nozione di azienda e quella di impresa nel codice civile.

L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

La nozione codicistica rivela come l’azienda assurga a bene giuridico qualificato nella misura in cui può rappresentare uno strumento atto a permettere l'attività dell'imprenditore, o più precisamente l’attività d’impresa. Azienda ed impresa hanno quindi significati giuridicamente vicini: la prima è "un complesso di beni organizzati", mentre la seconda si può ricavare indirettamente dall’art. 2082 c.c. e può essere rappresentata come una entità economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.

Nella nozione di azienda il concetto dell’organizzazione ha un ruolo centrale. Essa rappresenta il collegamento tra i fattori di produzione, definito dall'imprenditore al fine di esercire l'impresa. Il bene il cui utilizzo è finalizzato all’attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che esso sia di proprietà o meno dell’imprenditore, è definito "bene aziendale".

La giurisprudenza (1) e la dottrina prevalenti considerano "bene aziendale" ogni elemento patrimoniale facente capo all'imprenditore nell'esercizio della propria attività, e più in generale tutto ciò che può costituire oggetto di tutela giuridica. In tale accezione rientrano nell'organizzazione aziendale anche i rapporti contrattuali stipulati per l'esercizio dell'impresa, i crediti verso la clientela ed i debiti verso i fornitori, l'avviamento (2) ed i rapporti di lavoro con il personale.

2. La circolazione dell'azienda ed il suo trasferimento.

Nella nozione di trasferimento i concetti giuridici di azienda e di impresa trovano un momento di "sintesi", dal momento che il trasferimento d'azienda è preordinato all'esercizio dell'impresa. L’alienazione dei beni materiali deve infatti essere accompagnata dalla continuità dell'attività economica con stessa organizzazione del lavoro e stesso personale.

L'azienda può formare oggetto di atti di disposizione come tale e nei singoli beni che la compongono. L’atto dispositivo dell’azienda si configura ogni volta che sia trasferito un insieme di beni di per sé potenzialmente idoneo a essere utilizzato per l'esercizio dell'impresa. Questo accade sia quando si trasferisca l'intero complesso di beni, sia quando si trasferisca soltanto una parte dell’azienda (cd. "ramo"), ossia un suo settore particolare dotato di organicità operativa.

Tra i negozi dispositivi d'azienda il codice civile analizza e disciplina, attraverso opportuni rinvii, in modo comune i casi in cui l'imprenditore ceda ad altri la propria azienda, oppure la conceda in godimento (usufrutto o affitto).

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(1). Cass. 6 dicembre 1995, n. 12575 e Cass. 26 gennaio 1971, n. 174.

(2). Connesso al concetto di azienda, ma da esso ben distinto vi è l’elemento dell’avviamento, che rappresenta l’attitudine di una azienda a produrre beni o servizi e quindi profitto. In sintesi l’avviamento è il plusvalore rappresentato dai beni aziendali intesi, in una prospettiva "dinamica", come complesso unitario organizzato, rispetto al valore "statico" dell'azienda determinato dalla mera somma dei beni che la compongono. L’avviamento può essere considerato da un punto di vista "oggettivo" ovvero "soggettivo". Il primo corrisponde al valore dell’azienda in sé, è indipendente dal cambiamento dell’imprenditore, e riceve tutela giuridica in termini di repressione della concorrenza sleale e di quella dei segni distintivi. Il secondo è legato alle capacità manageriali dell'imprenditore sul mercato, in particolare rispetto ai rapporti con la clientela ed il network di conoscenze necessarie all’azienda per operare ed è oggetto della tutela garantita attraverso il divieto di concorrenza di cui all' art. 2557 c.c. In linea di principio la tutela dell’avviamento predisposta dall’ordinamento è di natura indiretta dal momento che il legislatore non lo considera come un bene suscettibile di essere protetto nelle forme della proprietà commerciale.

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