Sostituto d'imposta e dovere di accertamento

CASSAZIONE N. 4314/07: AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO SULLA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI OPERARE LA RITENUTA D’ACCONTO.

La Cassazione con sentenza n. 4314 del 26 febbraio 2007, ha affermato il principio secondo il quale nel sistema della sostituzione tributaria il datore di lavoro svolge anche un’ azione di accertamento circa la sussistenza dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto.

La fattispecie prospettata ai giudici della Suprema Corte è stata la seguente: un lavoratore aveva percepito dalla società di cui era dipendente somme a titolo di incentivazione all’esodo volontario sulle quali, poi, il datore di lavoro aveva provveduto ad operare la ritenuta d’acconto. Successivamente il lavoratore aveva presentato all’amministrazione finanziaria istanza di rimborso, ritenendo non dovuta la ritenuta sulle somme percepite.

Nel corso del giudizio, il contribuente ha eccepito non soltanto che il datore di lavoro non aveva titolo per trattenere la somma richiesta a rimborso in quanto non legittimato ad effettuare accertamenti per conto degli uffici fiscali, ma anche che l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere espressamente e non adottando il principio del silenzio – rifiuto.

Secondo la Cassazione, il datore di lavoro oltre che sostituire il contribuente nell’adempimento dell’obbligo tributario di versamento dell’imposta, svolge anche un’attività di accertamento dell’obbligo incombente su chi percepisce il reddito, giacchè il sorgere del suo obbligo di operare la ritenuta presuppone anche l’accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per effettuarla.

Ne consegue che nessun dovere di verifica ex officio incombe, invece, sull’amministrazione dello Stato, al punto che l’eventuale dissenso del lavoratore sostituito sull’assoggettabilità a imposta di un qualche emolumento corrisposto dal datore di lavoro non elide l’obbligo del sostituto di imposta di operare la ritenuta che egli reputa dovuta e di denunziarla e versarla all’Erario per il quale, quindi, il dissenso del sostituto è assolutamente indifferente.

L’unico mezzo che il sostituto potrà utilizzare, sarà la proposizione di una tempestiva eventuale istanza di rimborso all’Erario. Tuttavia, nella sentenza in esame, i giudici hanno specificato che su tale istanza non sussiste alcun obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione, che potrà, pertanto, liberamente scegliere la via del silenzio.

Cerca FOR


Newsletter

Per ricevere gratuitamente le newsletter di Knowfor.it iscriviti.



iscrizione

Random Pick

Protocollo di Madrid

Il Protocollo di Madrid (più oltre abbreviato in “Protocollo”) nasce dall'esigenza di dare soluzione al problema che si era posto circa la concreta realizzazione degli obiettivi che erano stati prefissati con l'Accordo di Madrid ...

leggi tutto


Login