Operazioni doganali: soggetti e rappresentanti
Le transazioni commerciali con l'estero possono essere strettamente collegate ed interdipendenti con le operazioni doganali, caratterizzate da quella serie di adempimenti da porre in essere in fase di esportazione con i paesi extra UE e talvolta anche in ipotesi di circolazione di merci all'interno dell'ambito comunitario.
In ipotesi di esportazione deve essere presentata idonea dichiarazione presso l'ufficio doganale del luogo in cui ha sede l'esportatore, ovvero dove le merci sono imballate e caricate per essere esportate.
La dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata. Tuttavia, quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la sua dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto (art. 64 codice Doganale Comunitario).
Naturalmente vi sono delle deroghe a tale disposizione relative per lo più a ipotesi particolari di dichiarazioni di merce in transito o a titolo occasionale o di ammissione temporanea, per le quali la disciplina è meno rigida, o che riguardano particolari accordi bilaterali e condizioni di reciprocità di alcuni stati membri.
Di norma comunque, l'esportatore si affida per tali incombenze ad un soggetto che lo rappresenti di fronte alle autorità doganali (doganalista o spedizioniere doganale), potendosi così instaurare un rapporto di rappresentanza diretta o indiretta.
La rappresentanza diretta si ha quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi ed è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo professionale. Può essere conferita anche dal proprietario delle merci ad un proprio dipendente, purché registrato negli appositi elenchi.
In tale forma di rappresentanza, gli effetti giuridici derivanti dall'attività esercitata dal rappresentante si ripercuotono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
La rappresentanza indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi. Gli effetti giuridici dell'attività svolta dal rappresentante rimarranno nella sua sfera giuridica e dovranno essere trasferiti con successivo atto nella sfera giuridica del rappresentato.
Il rappresentante dovrà manifestare in dogana di agire per la persona rappresentata, specificando di quale tipo di rappresentanza è investito e, se richiesto, fornire dimostrazione del suo potere di rappresentanza.
Data la delicatezza che comporta lo svolgimento delle operazioni doganali, l'imprenditore preferisce affidarsi alla figura dello spedizioniere doganale che, dotato di rappresentanza diretta, assolve per suo conto tutte le formalità doganali, assumendosi la responsabilità, in quanto professionista, di ciò che compie.
