Soggetti passivi IVA
Per soggetti passivi dell'IVA si intendono coloro che effettuano cessioni di bene e prestazioni di servizi(oggettivamente) soggette all'IVA nell'esercizio di imprese o di arti e professioni ovvero che effettuano, nell'esercizio di tali attività, importazioni o operazioni intracomunitarie.
I soggetti passivi sono contribuenti di diritto dell'IVA in quanto obbligati ad applicare l'imposta. Sono perciò contrapposti ai consumatori finali che sono i contribuenti di fatto in quanto sono coloro che effettivamente sostengono l'onere dell'imposta.
I soggetti passivi dell'IVA devono addebitare l'IVA come maggiorazione del prezzo dei beni ceduti o dei servizi prestati e diventano debitori verso il Fisco dell'IVA così addebitata relativa alle operazioni imponibili, anche intracomunitarie, effettuate (art. 17/1, DPR 26/10/72, 633, art. 37, D.L. 30/8/93, 331).
I soggetti passivi dell'IVA sono sempre obbligati agli adempimenti formali di documentazione, registrazione e dichiarazione delle operazione soggette all'IVA, previsti per l'applicazione dell'imposta, anche se di fatto non sono debitori dell'imposta (art. 17/1, DPR 26/10/72, 633; art. 44/1, I, DL 30/8/93, 331).
Per le importazioni dei beni, soggetto passivo dell'IVA dovuta è chiunque abbia compiuto l'operazione, anche se non è, ad altro titolo, soggetto passivo dell'IVA(art. 1, DPR 26/10/72, 633); debitore dell'IVA sulle importazioni è il proprietario delle merci, ed in solido, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata (art. 38, DPR 23/1/73, 43).
Liquidazione e versamento dell'imposta:I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati devono mensilmente o trimestralmente, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario.
Questo si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti ed esercitando il diritto di rivalsa e sottraendo a tale importo l'IVA versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale somma sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè scalato da altri tributi dovuti dall'impresa.
Aliquote IVA
Le aliquote sono definite nella tabella A allegata al Testo Unico IVA (DPR 633/72).
Esistono tre aliquote IVA in vigore:
- 4% applicata ad esempio alle vendite di abitazioni con requisiti "prima casa";
- 10% applicata normalmente alla cessione di alimenti o di abitazioni senza requisiti "prima casa"
- 20% aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificatamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.
