Adeguamenti comunitari in ambito societario

La direttiva europea 2005/19/CE ha apportato cambiamenti alle precedenti disposizioni in materia di regime fiscale delle operazioni straordinarie intracomunitarie.

Il nostro Paese si prepara ora a recepire l'emanata direttiva utilizzando lo strumento del decreto legislativo.

In materia di scissioni parziali, tali operazioni rientrano in quelle neutrali sotto il profilo fiscale (art. 178 I comma TUIR) a far data dal 01 gennaio 2007.

Alcuni concetti contenuti nella menzionata direttiva europea hanno, tuttavia, portata meramente interpretativa, come ad esempio il far rientrare le società europee (SE) e le società cooperative europee (SCE) nei soggetti di cui all'art. 73 I comma lett. a) del TUIR, così potendo tali categorie operare l'esenzione sui dividendi (al 95%) o rientrare nel consolidato fiscale.

Pur mantenendo nel nostro sistema un connotato meramente interpretativo, la direttiva offre importanti precisazioni e chiarimenti, quali ad esempio:

a) non vi è automatica imposizione fiscale dei soci, né a titolo di utili né di capital gain, in ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali (anche SE o SCE).

Le plusvalenze di stabili organizzazioni di società italiane site in un Paese comunitario con sede trasferita all'estero, vengono tassate al valore normale;

b) al trasferimento all'estero di una società europea o di una società cooperativa europea può essere applicato l'art. 166 TUIR;

c) nei limiti stabiliti dall'art. 181 TUIR le perdite di una società europea o di una società cooperativa europea, la cui sede abbia subito il trasferimento all'estero, possono essere riportate in capo alla stabile organizzazione in Italia, nata a seguito del trasferimento stesso.

La direttiva stabilisce ancora l'applicabilità della neutralità fiscale delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di attivo effettuate da stabili organizzazioni con sede in uno stato membro diverso da quello della società fusa, scissa o conferente, anche quando la stabile sede è nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria (art. 10 direttiva).

Si allarga, inoltre, il campo di estensione del regime di neutralità sugli scambi di azioni, in quanto lo stesso potrà essere usufruito negli affari in cui una società acquisisce una partecipazione aggiuntiva pur detenendo già la maggioranza e non più solamente ai casi in cui le società acquisisce, nel capitale sociale di un'altra società, una partecipazione che le conferisca la maggioranza dei diritti di voto.

La norma della direttiva viene recepita in Italia con effetto dal 01 gennaio 2006; il beneficio di neutralità, inoltre, viene goduto solo se gli acquisti integrativi sono fatti in virtù di un obbligo legale o per vincolo statutario, fornendo così la legge italiana un'interpretazione restrittiv rispetto alla formulazione europea.

Ciò può portare, purtroppo, ad incertezza interpretativa ed applicabile in ordine a quali casi si riferisca concretamente la disposizione italiana.

Cerca FOR


Newsletter

Per ricevere gratuitamente le newsletter di Knowfor.it iscriviti.



iscrizione

Random Pick

Il Business Plan

Le imprese italiane, motore dell'economia nazionale, rivestono al giorno d'oggi un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo innovativo e tecnologico, essendo sempre più alla continua ricerca di nuovi fronti con e attraverso i quali accrescere ed incrementare la propria attività...

leggi tutto


Login