Scioglimento società
Il codice civile prevede le cause di scioglimento e cessazione di attività per le società lasciando alle ditte individuali ampia autonomia circa le motivazioni di chiusura dell’intrapresa attività commerciale. La legge fallimentare, poi, conclude il panorama di possibilità di chiusura dell’impresa.
In generale le cause di scioglimento e/o chiusura dell’attività sono le seguenti:
SOCIETA’ DI PERSONE:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste nel contratto sociale;
SOCIETA’ DI CAPITALI:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3)per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall’art. 2447 C.C;
5) per deliberazione dell’assemblea;
6) per le altre cause previste dall’atto costitutivo,
La cessazione della vita di una società di capitali, tuttavia, è un fenomeno complesso che si realizza al termine di un procedimento articolato in tre distinte fasi. Il legislatore ha previsto che tali fasi debbano necessariamente avvenire in sequenza. Esse sono:
- il verificarsi della causa di scioglimento;
- la liquidazione delle attività e delle passività;
- la cancellazione della società dal registro delle imprese ( la c.d. estinzione della società).
Il tracciato obbligato che deve essere eseguito, dunque, per arrivare all’eliminazione della vita giuridica di una società prevede non solo l’accadimento di una delle cause di scioglimento, ma a seguito dello stato di liquidazione in cui verrà a trovarsi la società, seguirà la nomina dei liquidatori che avranno il compito di provvedere alla liquidazione delle attività e al pagamento dei debiti sociali. Si procede, quindi, alla redazione del bilancio finale di liquidazione e alla sua approvazione. Solo quando questa operazione sarà conclusa sarà possibile chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Atto, quest’ultimo che significa la definitiva estinzione del soggetto società.
