Tassazione royalties registrazioni musicali
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 21220 del 29 settembre 2006, in materia di tassazioni, ha respinto la richiesta effettuata da parte di una società di capitali italiana di applicare la tassazione ridotta pari al 5%, in luogo di quella ordinaria del 10%.
Il caso di specie prende le mosse da una società nazionale di capitali operante in materia di registrazioni musicali, la quale richiamando le normative in materia di Convenzioni contro le doppie imposizioni (in particolare la Convenzione Italia - USA), asseriva che dal momento che nella citata convenzione non trovano specifica collocazione i diritti inerenti i produttori fonografici, gli stessi dovevano essere fatti rientrare nella categoria dei diritti d'autore e diritti connessi, o in subordine nella residuale categoria degli altri analoghi diritti o beni.
La conseguenza sarebbe l'applicazione del regime previsto per lo sfruttamento dei diritti d'autore, relativamente al pagamento delle royalties per lo sfruttamento delle registrazioni musicali (ovvero una tassazione del 5%).
La Convenzione Italia – Usa contro le doppie imposizioni, adottata a Washington il 30.03.1955 e ratificata nel nostro Paese con la legge n. 943 del 19.07.1956, all'art. 12 prevede che in materia di royalties venga applicata, in ipotesi di concessione di uso del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche una ritenuta del 5%; per la concessione in uso di pellicole cinematografiche e di altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive una ritenuta del 8%; una ritenuta del 10% in tutti gli altri casi.
La Corte non ha reputato rientrasse il caso di specie nel concetto di diritto d'autore in senso stretto: pur trattandosi di categorie molto simili, secondo la Corte non si può estendere il regime di imponibilità fiscale agevolato e convenzionale delle royalties a diritti che appartengono a categorie distinte da quella del diritto d'autore, anche in ipotesi di presenza di un collegamento oggettivo; sarà la normativa dello stato alla fonte a decidere.
Per l'Italia la tassazione è del 10%.
