Riforma diritto societario

Il d.lgs n. 6 del 17 gennaio 2003, in attuazione della Legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, ha introdotto la nuova disciplina delle società di capitali ( a decorrere dal 1 gennaio 2004) sostituendo i Capi da V a IX del Codice Civile e aggiungendo il Capo X e il Capo XI. Successivamente il d. lgs 6/2003 è stato modificato dal d. lgs 6 febbraio 2004, n. 37.

L’obiettivo principale della riforma è l’adeguamento della legislazione italiana ai modelli vigenti sui mercati internazionali.

I principi generali della riforma delle società di capitali sono contenuti nell’art. 2 della Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e sono diretti:

  • A favorire la imprenditorialità;
  • Ad ampliare gli spazi di autonomia statutaria, prevedendo norme con tasso di imperatività crescente in relazione all’evolversi dell’impresa verso forme via via più complesse;
  • Semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;

Le novità prioritarie introdotte da tale riforma sono:

1) l’attribuzione di funzioni differenziate dai tipi tradizionalmente inquadrati nella categoria delle società di capitali e conseguente introduzione di una disciplina diversificata della società per azioni e soprattutto non limitata alla sola statuizione di una differente misura minima di capitale sociale. La nuova normativa riguarda le s.p.a. che:

  • non ricorrono al mercato per acquisire capitale di rischio e che confidano sulle risorse di un azionariato ristretto;
  • pur ricorrendo a tale mercato non vi quotano i propri titoli;
  • i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentari.

La circostanza che la riforma si proietti su s.p.a. peculiarmente diverse, spiega l’importanza riservata all’autonomia dei soci nella determinazione della disciplina statutaria che si riduce in funzione delle esigenze di tutela dell’azionariato e dei terzi.

2) valorizzazione dell’autonomia privata, intesa sia come libertà sia come responsabilità, applicata allo statuto.

3) Introduzione d’opzioni statutariamente esercitabili per il governo della società; per le società per azioni consiste nella scelta di tre modelli: sistema classico, sistema dualistico e sistema monistico.

4) il nuovo volto della società a responsabilità limitata regolata non più mediante la tecnica del rinvio al modello s.p.a. adottata dal legislatore del 1942 ma in modo organico ed autonomo, modello caratterizzato per la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci.

5) la disciplina dei gruppi;

6) nuova disciplina delle cooperative. Con questa disciplina non solo viene formulata una sorta di definizione di società cooperativa ma viene data una certa rilevanza ai settori di attività cooperativa, viene dettata a tutela dell’aspirante socio una disciplina del c.d. principio della porta aperta, si dà ingresso ad un principio classico della società cooperativa qual è il ristorno, viene menzionato, infine, lo scopo mutualistico.

Ulteriori novità introdotte dal provvedimento di riforma sono: i patrimoni separati, la disciplina degli strumenti di finanziamento, una nuova configurazione normativa del diritto di recesso, un completo rinnovamento dell’Istituto della trasformazione ed infine i c.d. patti parasociali.

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