IVA "errata": recuperi limitati
La Corte di Giustizia Ue, decidendo la causa C-35/05 sollevata dalla Cassazione in una vertenza che aveva visto contrapporsi una società tedesca, (la Reemtsma Cigarettenfabriken) al Ministero delle Finanze , ha stabilito che un soggetto estero non può chiedere allo Stato italiano il rimborso dell’Iva che gli è stata fatturata per errore da un fornitore italiano, anche se l’imposta è stata regolarmente versata all’Erario.
Tale società, infatti, aveva visto negata la sua richiesta di ottenere il rimborso dell’Iva, per oltre 175 milioni di Lire, applicata erroneamente. Si trattava, infatti, di servizi non soggetti Iva in Italia per carenza del requisito territoriale ( art. 7, Dpr 633/72), sicchè l’imposta era stata erroneamente addebitata in fattura e pagata , dapprima dalla società tedesca a quella italiana, poi da quest’ultima all’Erario nazionale.
Arrivata in Cassazione, la questione pregiudiziale sulle modalità di recupero dell’Iva pagata ad un prestatore di servizi che l’ha erroneamente fatturata e versata, è stata portata avanti ai giudici del Lussemburgo.
La Corte ha risolto la questione stabilendo che l’VIII Direttiva comunitaria, cui la società tedesca si era appellata, non consente il rimborso Iva ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese. Solo il fornitore nazionale è legittimato a recuperare dal Fisco l’imposta addebitata al cliente per errore e versata, mentre il cliente potrà ottenere la restituzione di quanto erroneamente pagato mediante un’azione civile nei confronti del fornitore.
Solo qualora il rimborso sia impossibile o troppo difficile, come nel caso di fallimento o di chiusura del prestatore, allora il destinatario della prestazione potrà agire direttamente verso l’Erario. Diversamente il destinatario del servizio potrà reclamare la somma indebitamente corrisposta solo avvalendosi dei mezzi forniti dal diritto civile.
In quest’ultimo caso, il fornitore che si vedrà intentare un’azione civile di ripetizione di indebito da parte del cliente, potrà avvalersi di due possibilità:
- emettere nota di variazione in diminuzione così come previsto dall’art.26, comma 2 Dpr 633/72, così come riconosciuto dalla circolare 11/2007. tale procedura potrà essere eseguita entro 12 mesi dall’emissione di fattura;
- chiedere il rimborso in base all’art. 21 del Dlgs 546/92 entro 2 anni.
