Il reintegro non garantisce da nuovo licenziamento

La Cassazione, Sezione lavoro ha concluso, con sentenza n. 6229 del 16 marzo 2007, una lunga vicenda giudiziaria nella quale un dipendente di una società di costruzioni era stato licenziato per quattro volte. I primi due licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi dal giudice e il dipendente era stato reintegrato in servizio. La società, tuttavia, lo aveva nuovamente allontanato sostenendo il giustificato motivo di una grave contrazione dell’attività lavorativa.

In pendenza di tale recesso, la ditta aveva ulteriormente licenziato il dipendente in via cautelativa motivando la decisione con ragioni di natura disciplinare.

Proposta una nuova impugnazione contro il provvedimento de quo, il giudice di merito questa volta considerava legittimo il recesso, avendo accertato che l’impresa aveva effettivamente avuto un notevole ridimensionamento dell’attività.

Dopo la conferma della decisione in fase d’appello, la stessa veniva portata avanti la Suprema Corte.

I giudici della Cassazione hanno così stabilito che la reintegrazione nel posto di lavoro in base all’art. 18 dello statuto dei lavoratori " non assicura ex se al lavoratore reintegrato  una stabilità rafforzata", tale da divenire una sorta di immunità da un successivo licenziamento per un giustificato motivo oggettivo.

La Cassazione, infatti, ritiene sempre possibile il licenziamento del lavoratore che sia stato appena reintegrato in servizio, sulla base di un provvedimento cautelare o di una sentenza emessa dopo un giudizio ordinario. Tutto ciò sulla base del fatto che il nuovo licenziamento deve considerarsi autonomo rispetto al primo.

Aggiunge la Corte che, un eventuale nuovo licenziamento emesso a distanza di breve tempo dalla reintegrazione potrebbe, eventualmente, far sorgere " plausibili dubbi sull’autenticità" del nuovo recesso.

Tuttavia, tale valutazione spetterebbe esclusivamente al giudice di merito e non intaccherebbe di per sé la legittimità del licenziamento.

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