Lavoro a progetto
Sono definite “collaborazioni a progetto”, per il combinato disposto dell’art.61 del Dlgs 276/03 e dell’art. 409, comma 3, del codice di procedura civile, quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati:
- Dal fatto che l’attività del collaboratore deve consistere nell’esecuzione di uno o più progetti, o programmi di lavoro o fasi di esso;
- Tale attività deve poter essere gestita dal collaboratore in maniera autonoma, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato per iscritto e deve, tra l’altro, indicare la durata (determinata o determinabile) della prestazione; il progetto o programma; le forme di coordinamento non pregiudizievoli dell'autonomia di esecuzione ( art. 62 Dlgs 276/03).
A tal proposito una particolare attenzione dovrà essere svolta dall’azienda committente nello stipulare tale tipo di contratto. Il mancato o non chiaro riferimento ad uno specifico progetto o programma, o la mancata indicazione della durata della prestazione, infatti, comporta, ai sensi dell’art. 69, c.1, l’effetto legale di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Tale disposizione normativa impone al giudice di riconoscere non un qualsiasi lavoro subordinato ma la “tipologia negoziale” (es. lavoro a termine, a tempo parziale, ecc.) corrispondente all’assetto di interessi effettivamente attuato dalle parti, purchè, ovviamente, ne sussistano tutti i relativi requisiti formali e sostanziali.
Per quanto attiene alla retribuzione del lavoratore, la legge conferisce un margine di discrezionalità all’azienda committente. Il compenso, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche in considerazione dei normali compensi per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
In caso di malattia o infortunio il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo e senza proroga, con facoltà di recesso dell’azienda committente dopo un periodo indicato dalla Legge.
Il contratto si estingue con la realizzazione del progetto o del programma ( art. 67, comma 1, Dlgs 276/03), mentre il recesso anticipato è consentito solo in presenza di giusta causa.
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 276/03;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.1/2004;
- Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.251;
- Circolare Ministeriale n.17 del 14 giugno 2006;
