Il lavoro a tempo parziale ( part – time)
Il D. lgs n. 276 del 10 settembre 2003, ha introdotto con l’art. 46 e in adempimento di quanto previsto all’art. 3 della Legge delega n. 30 del 2003, rilevanti modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Disciplina contenuta nel D.lgs n. 61 del 2000, così come modificato dal D.lgs n.100 del 2001.
Si configura come un rapporto di lavoro stabile, non precario, che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese e che può essere stipulato dalla generalità di lavoratori e dei datori di lavoro. Nel settore pubblico, è possibile ricorrere a questa tipologia di lavoro ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.
Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all’orario di lavoro normale (ossia pari alle 40 ore settimanali o al minor orario previsto dal contratto collettivo, anche se riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno – D.lgs 61/2000 -).
Il lavoro part – time potrà essere:
- orizzontale: la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero;
- verticale: la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno;
- misto: il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale;
Il contratto di lavoro part – time è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato.
Deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di indicazioni tassativamente previste dalla legge, quali ad esempio la durata della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro che intenda utilizzare tale forma contrattuale deve tenere ben presente che oltre ai diritti e doveri tipici del rapporto di lavoro subordinato, ha anche altri diritti ( quale quello di richiedere lavoro supplementare, straordinario e stipulare clausole flessibili ed elastiche secondo le modalità e nei limiti indicati dalla legge) ma anche altri doveri ( ad esempio quello di informare le rappresentanze sindacali aziendali dell’andamento del ricorso al lavoro part – time).
Il mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e il mancato adempimento ai propri doveri, comporta particolari sanzioni a carico del datore di lavoro.
L’assenza, ad esempio, di indicazioni puntuali, relativamente alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, consente al lavoratore di agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza.
