Lavoro intermittente o a chiamata

La disciplina di questa forma contrattuale è contenuta negli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003.

Con il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che decide se e quando utilizzarne la prestazione mediante chiamata.

Il lavoro intermittente è consentito solo nei casi stabiliti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Come per il lavoro a termine e per la somministrazione di lavoro, il lavoro intermittente è vietato:

- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

- se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti ad una procedura di licenziamento collettivo, o se è in corso una sospensione o riduzione d’orario con cassa integrazione ( divieto, tuttavia, derogabile con un accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

E’ richiesta la forma scritta ad probationem  e deve contenere una serie di elementi ( che dovranno conformarsi a quanto sarà contenuto nei contratti collettivi) quali la durata, le ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della disponibilità, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita. Tale trattamento spetta al lavoratore intermittente solo per la prestazione effettivamente eseguita e non per i periodi di disponibilità. Per i periodi di garantita disponibilità spetta al lavoratore solo una indennità mensile nella misura stabilita dai contratti collettivi e comunque non inferiore al minimo fissato, e periodicamente aggiornato, con decreto ministeriale.

Il rifiuto ingiustificato alla chiamata da parte del lavoratore obbligatosi alla disponibilità costituisce inadempimento, con le conseguenze tipizzate dalla legge.

Per l’assenza in concreto di una ipotesi giustificativa o per la violazione di un divieto, la legge non prevede espressamente l’effetto eccezionale di conversione del contratto di lavoro intermittente in contratto a tempo pieno. Trova applicazione, tuttavia, il generale principio della nullità dell’intero contratto in caso di accertata volontà ipotetica negativa sulla conservazione dello stesso senza la clausola di intermittenza ( art. 1419 C.c.).

Riferimenti normativi:

- Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1 bis;

- Circolare ministeriale 3 febbario 2005, n.4;

- Decreto Legislativo 251/2004, art. 10;

- Decreto Legislativo 276/03, artt. 33 – 40;

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