Applicabilità alle società estere dell'iva di gruppo

Con la Norma di comportamento n. 167, la Commissione per le norme di comportamento dell’Associazione italiana dottori commercialisti (Adc), traendo spunto dalla risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2005, ha precisato che la disciplina prevista dall’art. 73 del Dpr 633/72 può essere estesa alle società estere, operanti nel territorio nazionale e ivi identificate, purchè la loro forma giuridica sia equipollente alla Spa o alla Srl del diritto civile italiano.

La norma osserva che l’art.2 del Regolamento CE n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001 sullo Statuto della società europea richiama (allegati I e II) i tipi di società che, secondo gli Stati membri, sono considerate equipollenti alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata del diritto civile italiano, cioè a due delle tre ipotesi indicate nell’art. 73, comma 2, del Dm 13 dicembre 1979.

Per applicare l’Iva di gruppo a tutte le società residenti in altri Stati UE diviene necessario quindi che la loro forma giuridica sia equipollente a quella delle società di capitali di diritto italiano e che esse siano identificate, ai fini Iva, nel territorio nazionale direttamente o attraverso il proprio rappresentante fiscale o tramite una stabile organizzazione.

Da ciò ne conseguono due effetti:

  • l’Iva di gruppo è applicabile anche se l’identificazione Iva in Italia è effettuata solo per consentire a società estere e controllate residenti di partecipare al meccanismo dell’Iva di gruppo;
  • per effetto dell’omologazione si potranno ritenere applicabili anche alle società estere, nei limiti indicati, le disposizioni previste per i gruppi societari in tema di rimborsi (art. 38 bis, comma 1, Dpr 633/72);

La Commissione dell’Adc , considerando l’ambito applicativo del Regolamento 2157/2001, esclude l’equipollenza a persone giuridiche diverse da quelle riconosciute dal diritto europeo in ambito Ue. Resteranno così esclusi dall’Iva di gruppo:

  • soggetti comunitari identificati in Italia ma la cui forma societaria non sia conforme ai criteri di equipollenza indicati dalle disposizioni comunitarie sopra richiamate;
  • soggetti non comunitari;
  • soggetti comunitari non identificati nel territorio nazionale ai fini Iva.

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