CIRCOLARE 27 dicembre 1995 n. 333

Circolare del 27/12/1995 n. 333 - Emanato da Ministero delle Finanze

Dipartimento delle Dogane Dir.centrale: AA.GG.Personale Servizi Inform.e Tecn.

Ispettorato 4


Utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la

presentazione delle dichiarazioni doganali.


1. PREMESSA

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che

istituisce il codice doganale comunitario, e il relativo regolamento (CEE) di

applicazione n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, modificato, da

ultimo, dal regolamento (CE) n. 1762/95 del 19 luglio 1995, prevedono la

possibilita' di effettuare le dichiarazioni in dogana mediante procedimenti

informatici, basati essenzialmente sullo scambio elettronico di dati

strutturati in messaggi, alle condizioni e secondo le modalita' determinate

dall'autorita' doganale, nonche' nel rispetto dei principi stabiliti dalla

regolamentazione doganale.

In attuazione delle norme sopracitate, sono state realizzate nuove

procedure per consentire agli operatori economici di collegarsi al sistema

informatico delle dogane ed effettuare scambi elettronici di dati, utilizzando

messaggi, metodologie di gestione e trattamento dei dati secondo standard

internazionali.

Cio' permettera' di semplificare l'adempimento delle formalita' doganali

e di ridurne i tempi di svolgimento, nonche' di incrementare la produttivita',

l'efficienza e la capacita' di controllo degli uffici, a seguito della

riduzione delle operazioni da effettuare a terminale per l'acquisizione dei

dati e del conseguimento di una maggiore affidabilita' degli stessi.

Il collegamento e' assicurato da appositi sistemi di accesso installati

presso i CED compartimentali. La trasmissione dei dati fra i sistemi

informatici degli operatori economici e i predetti sistemi di accesso viene

effettuata attraverso la rete pubblica a commutazione di pacchetto ITAPAC.

2. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO

Gli operatori economici, che intendono usufruire del servizio telematico

per la presentazione delle dichiarazioni doganali, devono presentare

un'apposita istanza al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e

delle Imposte Indirette - Centro Informativo - Divisione XIII, Via Mario

Carucci n. 71, 00143 Roma, secondo lo schema allegato alla presente.

L'istanza contiene l'impegno del richiedente a riconoscere piena

validita' giuridica alle dichiarazioni fatte mediante l'EDI, quali risultano

dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con

l'osservanza delle prescritte modalita'.

Il richiedente puo' avvalersi di un terzo fornitore di servizi per la

connessione al sistema di accesso. In tal caso, deve indicarne nell'istanza i

dati identificativi.

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per

l'instaurazione del collegamento, l'Amministrazione doganale fornisce al

richiedente il "manuale per l'utente" nel quale sono stabilite:

a) le modalita' tecniche di collegamento fra i sistemi, sulla base delle

quali viene definito, tramite contatti diretti fra l'operatore interessato, e

il Centro Informativo del Dipartimento, l'ambiente operativo necessario al

collegamento;

b) le modalita' d'interscambio dei dati,;

c) la struttura dei messaggi EDIFACT da utilizzare;

d) le procedure e le misure di sicurezza che devono essere, applicate per

garantire la protezione dei messaggi e degli archivi contro i rischi derivanti

da accessi non autorizzati, manipolazioni, ritardi, perdita o distruzione dei

dati.

Prima del collegamento in effettivo sono effettuate:

  1. prove tecniche per verificare la funzionalita' del collegamento in base alla configurazione scelta;
  2. prove di trasmissione e di ricezione dei messaggi per verificare la correttezza formale dei dati in essi contenuti.

Se le prove tecniche hanno dato esito positivo, il Centro Informativo autorizza il richiedente ad usufruire del servizio telematico e gli attribuisce un codice identificativo ed una parola chiave (password) da utilizzare per l'accesso al sistema, doganale. Se il richiedente ha dichiarato che intende avvalersi, per la connessione al sistema di accesso, di un terzo fornitore di servizi, il codice identiticativo e la parola chiave sono attribuiti, se non gia' fatto a fronte di altre istanze, al predetto soggetto terzo.

Copia dell'autorizzazione e' inviata alle direzioni delle circoscrizioni

doganali, da cui dipendono gli uffici doganali competenti a ricevere le

dichiarazioni, nonche' alle direzioni compartimentali interessate.

3. TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA DOGANALE.

La presentazione, delle dichiarazioni doganali per via telematica e'

effettuata dal soggetto autorizzato mediante l'invio al sistema informatico

doganale dei relativi dati contenuti in messaggi strutturati secondo lo

standard UN/EDIDACT.

Tuttavia, per consentire agli operatori economici di predisporre il

software necessario allo scambio dei dati in formato EDIFACT e di continuare,

nell'attesa, ad utilizzare le procedure attualmente in uso presso taluni CED

compartimentali sara' possibile per un periodo transitorio trasmettere i dati

secondo i formati previsti ai fini della presentazione, dei dati su dischetto

magnetico, dalla circolare n. 266 del 18 ottobre 1990, prot.4226/II, e

successive modifiche ed integrazioni.

4. TRATTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI.

4.1. Accettazione e registrazione.

Ai sensi dell'art. 222, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n 2454/93, la

dichiarazione doganale effettuata mediante l'EDI si considera presentata

all'atto del ricevimento, da parte del sistema informatico doganale, del

relativo messaggio avente i requisiti descritti nel manuale per l'utente e

contenente i dati previsti dalle vigenti disposizioni.

Se il messaggio non viene riconosciuto regolare, la dichiarazione non e'

considerata valida ed il sistema provvede automaticamente ad inviare al

dichiarante un messaggio di risposta nel quale sono indicate le irregolarita'

riscontrate.

Se il messaggio viene riconosciuto regolare, il sistema procede

immediatamente all'accettazione della dichiarazione iscrivendola nel

registro, meccanografico, corrispondente alla destinazione doganale richiesta

fatta salva la disposizione di cui all'art.9, comma 4, delle Istruzioni per il

funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21

luglio 1982. Nel caso di operazioni da ammettere al pagamento periodico e/o

differito dei diritti, il sistema esegue anche automaticamente l'annotazione,

nel conto di debito meccanografico, per cui non si rende necessario eseguire

successivamente il messaggio previsto dall'art. 12 delle istruzioni predette.

L'accettazione della dichiarazione viene comunicata al dichiarante

mediante l'invio di un apposito messaggio di risposta contenente i seguenti

dati:

- numero identificativo, del messaggio ricevuto;

- data di accettazione/registrazione;

- estremi di registrazione della dichiarazione (codice sezione, codice

registro, numero di registrazione e serie del registro);

- estremi dell'annotazione a debito (numero progressivo annuale di

iscrizione della dichiarazione nel conto di debito meccanografico e date di

scadenza del pagamento).

Resta fermo, per il momento, l'obbligo di presentare la dichiarazione

effettuata mediante l'EDI anche su supporto cartaceo, utilizzando il

formulario unico per le dichiarazioni doganali nel numero di esemplari

previsto per le dichiarazioni scritte. Cio', in attesa di risolvere taluni

problemi, sia tecnici che giuridici, riguardanti in particolare:

a) la definizione e il riconoscimento ufficiale del procedimento tecnico

che garantisca l'autenticita', l'integrita', e il non ripudio dei messaggi

(c.d. sigillo o firma elettronica);

b) la definizione di un quadro normativo piu' completo, che riconosca

piena validita' giuridica ai documenti elettronici, soprattutto sotto il

profilo della costituzione della prova in caso di controversie;

c) la definizione, come previsto dall'art.222, paragrafo 3, del

regolamento (CEE) n. 2454/93, di specifiche modalita' di esecuzione degli

adempimenti richiesti all'atto del controllo della dichiarazione nonche' per

la concessione dello svincolo delle merci.

La copia cartacea della dichiarazione fatta mediante l'EDI deve essere

stampata automaticamente dal sistema informatico dell'operatore interessato e

deve contenere l'indicazione, nelle apposite caselle di norma riservate alla

dogana, degli estremi della registrazione nonche', se ricorre il caso, degli

estremi dell'annotazione a debito, comunicati al dichiarante con il messaggio

di risposta di cui sopra.

Detta copia, debitamente sottoscritta dal dichiarante, corredate dei

relativi documenti a sostegno e convalidata dalla dogana nei modi appresso

indicati, permettera' l'esecuzione dei successivi adempimenti procedurali

secondo le vigenti norme.

4.2. Convalida della copia cartacea.

La convalida della copia cartacea della dichiarazione fatta mediante

l'EDI viene eseguita, all'atto della sua presentazione in dogana, mediante

l'invio all'elaboratore dell'apposito nuovo messaggio "NH" contenente i

seguenti dati:

- codice identificativo del dichiarante/rappresentante, rilevato dalla

casella 14, ovvero, in mancanza, codice fiscale/numero di partita IVA dello

speditore/esportatore o del destinatario/importatore, rilevato dalla casella 2

o 8;

- anno e bimestre di registrazione;

- registro ed eventuale serie del medesimo;

- numero di registrazione, ovvero, se si desidera procedere alla

convalida simultanea di piu' dichiarazioni, primo ed ultimo numero di

registrazione delle dichiarazioni da convalidare.

In risposta al messaggio l'elaboratore visualizza gli elementi essenziali

di ciascuna dichiarazione, nella stessa forma prevista per le risposte ai

normali messaggi di registrazione, delle dichiarazioni. I dati identificativi

dello speditore/esportatore o del destinatario/importatore (cognome e nome,

ovvero ditta, denominazione o ragione sociale) inviati in risposta

dall'elaboratore sono quelli corrispondenti, negli archivi magnetici

dell'anagrafe tributaria, al codice fiscale/numero di partita IVA indicato nel

messaggio EDI con cui e' stata fatta la dichiarazione.

L'impiegato che ha eseguito il messaggio deve verificare la

corrispondenza dei dati visualizzati con quelli figuranti sulla copia,

cartacea della dichiarazione e convalidare la stessa digitando nell'apposito

campo dello schermo il valore "S"; in caso di discordanza deve digitare invece

il valore "N".

Con la verifica suddetta l'impiegato predetto assolve anche la funzione

di controllo della corretta imputazione dell'operazione al soggetto d'imposta

interessato.

La corrispondenza degli altri dati contenuti nella dichiarazione fatta

mediante l'EDI con quelli figuranti sulla relativa copia cartacea puo' essere

saltuariamente controllata tramite gli appositi messaggi di visualizzazione

degli archivi. Il controllo totale va obbligatoriamente eseguito tutte le

volte in cui l'elaboratore invia al terminale apposita segnalazione.

La richiesta di controllo totale formulata dall'elaboratore ha carattere

causale.

Nei casi di mancata convalida, l'impiegato consegna la copia cartacea

della dichiarazione al capo dell'ufficio scritture o al funzionario all'uopo

delegato il quale sentita la parte interessata, disporra' i necessari

interventi correttivi, consistenti, se del caso, nella ristampa della copia

cartacea, fatta salva la possibilita' per il dichiarante di rettificare i dati

della dichiarazione effettuata tramite l'EDI, alle condizioni previste,

dall'art. 65 del codice doganale comunitario.

Per attestare l'avvenuta convalida l'impiegato appone la propria firma e

il timbro ufficiale sulla copia cartacea della dichiarazione (bolletta).

5. MANIFESTI DELLE MERCI ARRIVATE E RICHIESTE DI TEMPORANEA CUSTODIA

Gli operatori economici autorizzati ad usufruire del servizio telematico,

possono trasmettere al sistema informatico doganale anche i dati relativi ai

manifesti delle merci arrivate via mare e alle richieste di introduzione, nei

magazzini o recinti di temporanea custodia, secondo i formati previsti, ai

fini della presentazione dei dati su dischetto magnetico, dalle circolari

n.192 del 24 giugno 1989, prot. 3093/II e n. 266 del 18 ottobre 1990,

prot. 4226/II, con l'osservanza, comunque, di quanto all'uopo stabilito nel

manuale per l'utente.

La trasmissione dei dati fatta mediante l'EDI sostituisce la presentazione

dei dischetti magnetici, fermi, restando gli altri adempimenti procedurali

previsti dalle circolari predette per il trattamento, dei manifesti e delle

richieste in questione.

6. AVVERTENZE FINALI

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'ammissione alle procedure di cui

alla presente circolare si basa su una maggiore fiducia accordata agli

operatori economici, con i quali viene posta in essere una stretta

collaborazione tecnica, tesa al raggiungimento di un'efficiente utilizzazione

degli strumenti telematici, nonche' degli obiettivi citati nella premessa.

Di conseguenza, dovranno essere esclusi dalle procedure in questione gli

operatori nei cui confronti saranno riscontrate gravi irregolarita' e

comportamenti fraudolenti nel compimento delle operazioni. Tali situazioni

vanno, quindi, prontamente segnalate alla competente Direzione Compartimentale

e al Ministero per i provvedimenti del caso.

ALLEGATO

AL MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Dogane e

delle Imposte Indirette

Centro Informativo -

Divisione XIII

00143 ROMA

Oggetto: Adesione al servizio telematico per lo scambio elettronico dei dati.

Il sottoscritto ........................................................

domiciliato in .........................................................

chiede di essere ammesso ad usufruire del servizio telematico per la

presentazione delle dichiarazioni doganali e degli elenchi riepilogativi

delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, alle condizioni e secondo

le modalita' determinate dall'Amministrazione finanziaria e nel rispetto dei

principi stabiliti dalla relativa regolamentazione.

A tal fine:

a) s'impegna a riconoscere piena validita' giuridica alle

dichiarazioni doganali e agli elenchi presentati tramite l'EDI, quali

risultano dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con

l'osservanza delle prescritte modalita';

b) allega alla presente una scheda informativa per la comunicazione

dei dati necessari all'instaurazione del collegamento telematico;

c) dichiara che intende avvalersi, per la connessione al sistema di

accesso, di un terzo fornitore di servizi del quale comunica i dati

identificativi nella Predetta scheda informativa (1).

Luogo e data ................................... Firma ............

(1) Solo se ricorre il caso

SCHEDA INFORMATIVA

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome, Ditta, Denominazione, o Ragione Sociale:

..............................................................................

Numero di partita IVA: .......................................................

Agisce in qualita' di: Importatore/Esportatore ... Rappresentante indiretto ..

Spedizioniere doganale ... (Codice: ................)

Telefono: ......................... Telefax: ..........................

2. DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Dichiarazioni doganali .... Formato: Edifact .... Proprietario ....

Dichiarazioni sommarie .... Formato: Edifact .... Proprietario ....

Elenchi riepilogativi .... Formato: Edifact .... Proprietario ....

Circoscrizioni doganali competenti: ..........................................

3. DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE DI SERVIZI

Cognome e Nome, Ditta, Denominazione o Ragione Sociale:

..............................................................................

Numero di partita IVA: ............................

Indirizzo: ........................................

Telefono: .................. Telefax: ................

4. CED COMPARTIMENTALI INTERESSATI ALLA CONNESSIONE:

BZ ... GE ... MI ... NA ... RM ...TO ...TS ...VE ...

5. MODALITA' DI CONNESSIONE

ITAPAC X25 ... Protocollo: FTAM .... FTP .... UTF ....

ITAPAC X28 ... Protocollo KERMIT

ITAPAC X32 ... Protocollo: FTAM .... FTP .... UTF ....

NUA UTENTE: ........................

Addi' ........................ ............................

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