CIRCOLARE 27 dicembre 1995 n. 333
Circolare del 27/12/1995 n. 333 - Emanato da Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Dogane Dir.centrale: AA.GG.Personale Servizi Inform.e Tecn.
Ispettorato 4
Utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la
presentazione delle dichiarazioni doganali.
1. PREMESSA
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce il codice doganale comunitario, e il relativo regolamento (CEE) di
applicazione n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, modificato, da
ultimo, dal regolamento (CE) n. 1762/95 del 19 luglio 1995, prevedono la
possibilita' di effettuare le dichiarazioni in dogana mediante procedimenti
informatici, basati essenzialmente sullo scambio elettronico di dati
strutturati in messaggi, alle condizioni e secondo le modalita' determinate
dall'autorita' doganale, nonche' nel rispetto dei principi stabiliti dalla
regolamentazione doganale.
In attuazione delle norme sopracitate, sono state realizzate nuove
procedure per consentire agli operatori economici di collegarsi al sistema
informatico delle dogane ed effettuare scambi elettronici di dati, utilizzando
messaggi, metodologie di gestione e trattamento dei dati secondo standard
internazionali.
Cio' permettera' di semplificare l'adempimento delle formalita' doganali
e di ridurne i tempi di svolgimento, nonche' di incrementare la produttivita',
l'efficienza e la capacita' di controllo degli uffici, a seguito della
riduzione delle operazioni da effettuare a terminale per l'acquisizione dei
dati e del conseguimento di una maggiore affidabilita' degli stessi.
Il collegamento e' assicurato da appositi sistemi di accesso installati
presso i CED compartimentali. La trasmissione dei dati fra i sistemi
informatici degli operatori economici e i predetti sistemi di accesso viene
effettuata attraverso la rete pubblica a commutazione di pacchetto ITAPAC.
2. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO
Gli operatori economici, che intendono usufruire del servizio telematico
per la presentazione delle dichiarazioni doganali, devono presentare
un'apposita istanza al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e
delle Imposte Indirette - Centro Informativo - Divisione XIII, Via Mario
Carucci n. 71, 00143 Roma, secondo lo schema allegato alla presente.
L'istanza contiene l'impegno del richiedente a riconoscere piena
validita' giuridica alle dichiarazioni fatte mediante l'EDI, quali risultano
dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con
l'osservanza delle prescritte modalita'.
Il richiedente puo' avvalersi di un terzo fornitore di servizi per la
connessione al sistema di accesso. In tal caso, deve indicarne nell'istanza i
dati identificativi.
Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per
l'instaurazione del collegamento, l'Amministrazione doganale fornisce al
richiedente il "manuale per l'utente" nel quale sono stabilite:
a) le modalita' tecniche di collegamento fra i sistemi, sulla base delle
quali viene definito, tramite contatti diretti fra l'operatore interessato, e
il Centro Informativo del Dipartimento, l'ambiente operativo necessario al
collegamento;
b) le modalita' d'interscambio dei dati,;
c) la struttura dei messaggi EDIFACT da utilizzare;
d) le procedure e le misure di sicurezza che devono essere, applicate per
garantire la protezione dei messaggi e degli archivi contro i rischi derivanti
da accessi non autorizzati, manipolazioni, ritardi, perdita o distruzione dei
dati.
Prima del collegamento in effettivo sono effettuate:
- prove tecniche per verificare la funzionalita' del collegamento in base alla configurazione scelta;
- prove di trasmissione e di ricezione dei messaggi per verificare la correttezza formale dei dati in essi contenuti.
Se le prove tecniche hanno dato esito positivo, il Centro Informativo autorizza il richiedente ad usufruire del servizio telematico e gli attribuisce un codice identificativo ed una parola chiave (password) da utilizzare per l'accesso al sistema, doganale. Se il richiedente ha dichiarato che intende avvalersi, per la connessione al sistema di accesso, di un terzo fornitore di servizi, il codice identiticativo e la parola chiave sono attribuiti, se non gia' fatto a fronte di altre istanze, al predetto soggetto terzo.
Copia dell'autorizzazione e' inviata alle direzioni delle circoscrizioni
doganali, da cui dipendono gli uffici doganali competenti a ricevere le
dichiarazioni, nonche' alle direzioni compartimentali interessate.
3. TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA DOGANALE.
La presentazione, delle dichiarazioni doganali per via telematica e'
effettuata dal soggetto autorizzato mediante l'invio al sistema informatico
doganale dei relativi dati contenuti in messaggi strutturati secondo lo
standard UN/EDIDACT.
Tuttavia, per consentire agli operatori economici di predisporre il
software necessario allo scambio dei dati in formato EDIFACT e di continuare,
nell'attesa, ad utilizzare le procedure attualmente in uso presso taluni CED
compartimentali sara' possibile per un periodo transitorio trasmettere i dati
secondo i formati previsti ai fini della presentazione, dei dati su dischetto
magnetico, dalla circolare n. 266 del 18 ottobre 1990, prot.4226/II, e
successive modifiche ed integrazioni.
4. TRATTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI.
4.1. Accettazione e registrazione.
Ai sensi dell'art. 222, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n 2454/93, la
dichiarazione doganale effettuata mediante l'EDI si considera presentata
all'atto del ricevimento, da parte del sistema informatico doganale, del
relativo messaggio avente i requisiti descritti nel manuale per l'utente e
contenente i dati previsti dalle vigenti disposizioni.
Se il messaggio non viene riconosciuto regolare, la dichiarazione non e'
considerata valida ed il sistema provvede automaticamente ad inviare al
dichiarante un messaggio di risposta nel quale sono indicate le irregolarita'
riscontrate.
Se il messaggio viene riconosciuto regolare, il sistema procede
immediatamente all'accettazione della dichiarazione iscrivendola nel
registro, meccanografico, corrispondente alla destinazione doganale richiesta
fatta salva la disposizione di cui all'art.9, comma 4, delle Istruzioni per il
funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21
luglio 1982. Nel caso di operazioni da ammettere al pagamento periodico e/o
differito dei diritti, il sistema esegue anche automaticamente l'annotazione,
nel conto di debito meccanografico, per cui non si rende necessario eseguire
successivamente il messaggio previsto dall'art. 12 delle istruzioni predette.
L'accettazione della dichiarazione viene comunicata al dichiarante
mediante l'invio di un apposito messaggio di risposta contenente i seguenti
dati:
- numero identificativo, del messaggio ricevuto;
- data di accettazione/registrazione;
- estremi di registrazione della dichiarazione (codice sezione, codice
registro, numero di registrazione e serie del registro);
- estremi dell'annotazione a debito (numero progressivo annuale di
iscrizione della dichiarazione nel conto di debito meccanografico e date di
scadenza del pagamento).
Resta fermo, per il momento, l'obbligo di presentare la dichiarazione
effettuata mediante l'EDI anche su supporto cartaceo, utilizzando il
formulario unico per le dichiarazioni doganali nel numero di esemplari
previsto per le dichiarazioni scritte. Cio', in attesa di risolvere taluni
problemi, sia tecnici che giuridici, riguardanti in particolare:
a) la definizione e il riconoscimento ufficiale del procedimento tecnico
che garantisca l'autenticita', l'integrita', e il non ripudio dei messaggi
(c.d. sigillo o firma elettronica);
b) la definizione di un quadro normativo piu' completo, che riconosca
piena validita' giuridica ai documenti elettronici, soprattutto sotto il
profilo della costituzione della prova in caso di controversie;
c) la definizione, come previsto dall'art.222, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2454/93, di specifiche modalita' di esecuzione degli
adempimenti richiesti all'atto del controllo della dichiarazione nonche' per
la concessione dello svincolo delle merci.
La copia cartacea della dichiarazione fatta mediante l'EDI deve essere
stampata automaticamente dal sistema informatico dell'operatore interessato e
deve contenere l'indicazione, nelle apposite caselle di norma riservate alla
dogana, degli estremi della registrazione nonche', se ricorre il caso, degli
estremi dell'annotazione a debito, comunicati al dichiarante con il messaggio
di risposta di cui sopra.
Detta copia, debitamente sottoscritta dal dichiarante, corredate dei
relativi documenti a sostegno e convalidata dalla dogana nei modi appresso
indicati, permettera' l'esecuzione dei successivi adempimenti procedurali
secondo le vigenti norme.
4.2. Convalida della copia cartacea.
La convalida della copia cartacea della dichiarazione fatta mediante
l'EDI viene eseguita, all'atto della sua presentazione in dogana, mediante
l'invio all'elaboratore dell'apposito nuovo messaggio "NH" contenente i
seguenti dati:
- codice identificativo del dichiarante/rappresentante, rilevato dalla
casella 14, ovvero, in mancanza, codice fiscale/numero di partita IVA dello
speditore/esportatore o del destinatario/importatore, rilevato dalla casella 2
o 8;
- anno e bimestre di registrazione;
- registro ed eventuale serie del medesimo;
- numero di registrazione, ovvero, se si desidera procedere alla
convalida simultanea di piu' dichiarazioni, primo ed ultimo numero di
registrazione delle dichiarazioni da convalidare.
In risposta al messaggio l'elaboratore visualizza gli elementi essenziali
di ciascuna dichiarazione, nella stessa forma prevista per le risposte ai
normali messaggi di registrazione, delle dichiarazioni. I dati identificativi
dello speditore/esportatore o del destinatario/importatore (cognome e nome,
ovvero ditta, denominazione o ragione sociale) inviati in risposta
dall'elaboratore sono quelli corrispondenti, negli archivi magnetici
dell'anagrafe tributaria, al codice fiscale/numero di partita IVA indicato nel
messaggio EDI con cui e' stata fatta la dichiarazione.
L'impiegato che ha eseguito il messaggio deve verificare la
corrispondenza dei dati visualizzati con quelli figuranti sulla copia,
cartacea della dichiarazione e convalidare la stessa digitando nell'apposito
campo dello schermo il valore "S"; in caso di discordanza deve digitare invece
il valore "N".
Con la verifica suddetta l'impiegato predetto assolve anche la funzione
di controllo della corretta imputazione dell'operazione al soggetto d'imposta
interessato.
La corrispondenza degli altri dati contenuti nella dichiarazione fatta
mediante l'EDI con quelli figuranti sulla relativa copia cartacea puo' essere
saltuariamente controllata tramite gli appositi messaggi di visualizzazione
degli archivi. Il controllo totale va obbligatoriamente eseguito tutte le
volte in cui l'elaboratore invia al terminale apposita segnalazione.
La richiesta di controllo totale formulata dall'elaboratore ha carattere
causale.
Nei casi di mancata convalida, l'impiegato consegna la copia cartacea
della dichiarazione al capo dell'ufficio scritture o al funzionario all'uopo
delegato il quale sentita la parte interessata, disporra' i necessari
interventi correttivi, consistenti, se del caso, nella ristampa della copia
cartacea, fatta salva la possibilita' per il dichiarante di rettificare i dati
della dichiarazione effettuata tramite l'EDI, alle condizioni previste,
dall'art. 65 del codice doganale comunitario.
Per attestare l'avvenuta convalida l'impiegato appone la propria firma e
il timbro ufficiale sulla copia cartacea della dichiarazione (bolletta).
5. MANIFESTI DELLE MERCI ARRIVATE E RICHIESTE DI TEMPORANEA CUSTODIA
Gli operatori economici autorizzati ad usufruire del servizio telematico,
possono trasmettere al sistema informatico doganale anche i dati relativi ai
manifesti delle merci arrivate via mare e alle richieste di introduzione, nei
magazzini o recinti di temporanea custodia, secondo i formati previsti, ai
fini della presentazione dei dati su dischetto magnetico, dalle circolari
n.192 del 24 giugno 1989, prot. 3093/II e n. 266 del 18 ottobre 1990,
prot. 4226/II, con l'osservanza, comunque, di quanto all'uopo stabilito nel
manuale per l'utente.
La trasmissione dei dati fatta mediante l'EDI sostituisce la presentazione
dei dischetti magnetici, fermi, restando gli altri adempimenti procedurali
previsti dalle circolari predette per il trattamento, dei manifesti e delle
richieste in questione.
6. AVVERTENZE FINALI
Si richiama l'attenzione sul fatto che l'ammissione alle procedure di cui
alla presente circolare si basa su una maggiore fiducia accordata agli
operatori economici, con i quali viene posta in essere una stretta
collaborazione tecnica, tesa al raggiungimento di un'efficiente utilizzazione
degli strumenti telematici, nonche' degli obiettivi citati nella premessa.
Di conseguenza, dovranno essere esclusi dalle procedure in questione gli
operatori nei cui confronti saranno riscontrate gravi irregolarita' e
comportamenti fraudolenti nel compimento delle operazioni. Tali situazioni
vanno, quindi, prontamente segnalate alla competente Direzione Compartimentale
e al Ministero per i provvedimenti del caso.
ALLEGATO
AL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane e
delle Imposte Indirette
Centro Informativo -
Divisione XIII
00143 ROMA
Oggetto: Adesione al servizio telematico per lo scambio elettronico dei dati.
Il sottoscritto ........................................................
domiciliato in .........................................................
chiede di essere ammesso ad usufruire del servizio telematico per la
presentazione delle dichiarazioni doganali e degli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, alle condizioni e secondo
le modalita' determinate dall'Amministrazione finanziaria e nel rispetto dei
principi stabiliti dalla relativa regolamentazione.
A tal fine:
a) s'impegna a riconoscere piena validita' giuridica alle
dichiarazioni doganali e agli elenchi presentati tramite l'EDI, quali
risultano dai dati ricevuti e registrati dal sistema informatico doganale con
l'osservanza delle prescritte modalita';
b) allega alla presente una scheda informativa per la comunicazione
dei dati necessari all'instaurazione del collegamento telematico;
c) dichiara che intende avvalersi, per la connessione al sistema di
accesso, di un terzo fornitore di servizi del quale comunica i dati
identificativi nella Predetta scheda informativa (1).
Luogo e data ................................... Firma ............
(1) Solo se ricorre il caso
SCHEDA INFORMATIVA
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Cognome e Nome, Ditta, Denominazione, o Ragione Sociale:
..............................................................................
Numero di partita IVA: .......................................................
Agisce in qualita' di: Importatore/Esportatore ... Rappresentante indiretto ..
Spedizioniere doganale ... (Codice: ................)
Telefono: ......................... Telefax: ..........................
2. DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Dichiarazioni doganali .... Formato: Edifact .... Proprietario ....
Dichiarazioni sommarie .... Formato: Edifact .... Proprietario ....
Elenchi riepilogativi .... Formato: Edifact .... Proprietario ....
Circoscrizioni doganali competenti: ..........................................
3. DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE DI SERVIZI
Cognome e Nome, Ditta, Denominazione o Ragione Sociale:
..............................................................................
Numero di partita IVA: ............................
Indirizzo: ........................................
Telefono: .................. Telefax: ................
4. CED COMPARTIMENTALI INTERESSATI ALLA CONNESSIONE:
BZ ... GE ... MI ... NA ... RM ...TO ...TS ...VE ...
5. MODALITA' DI CONNESSIONE
ITAPAC X25 ... Protocollo: FTAM .... FTP .... UTF ....
ITAPAC X28 ... Protocollo KERMIT
ITAPAC X32 ... Protocollo: FTAM .... FTP .... UTF ....
NUA UTENTE: ........................
Addi' ........................ ............................
Firma
