La determinazione del transfer price

Aziende dello stesso gruppo si trovano costantemente alle prese con la determinazione dei prezzi di trasferimento (transfer price) di beni, servizi piuttosto che forza lavoro o quant'altro.

Ciò perchè tale quantificazione si pone come l'elemento fondamentale per identificare le imposte doganali e dirette, nonché ai fini IVA, e le autorità fiscali sono particolarmente severe sul punto.

La disciplina adottata in materia dal nostro Paese, frutto di norme interne e di trattati contro le doppie imposizioni, stabilisce che i prezzi devono essere determinati sulla base del valore normale dei beni o servizi oggetto del trasferimento.

Questo valore normale può essere individuato con il prezzo di libera concorrenza, ovvero con il prezzo che sarebbe stato determinato per operazioni similari attuate da imprese indipendenti.

L'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE) ha regolato la materia emanando documentazione che enunciava il metodo di determinazione basati sui prezzi, ovvero sul confronto degli stessi con le rivendite e quindi le maggiorazioni derivanti, e sui profitti.

I parametri così derivanti sono stati più o meno recepiti dai singoli Stati nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

All'atto pratico appare più complesso e controverso l'utilizzo di tale metodologia.

A ciò si aggiunge il fattore dettato dall'intervento in parola delle autorità fiscali, le quali definendo i prezzi di trasferimento rischiano di far scaturire, di fatto, una doppia imposizione (quello che è riconosciuto come valore dalle autorità italiane può non combaciare con quello determinato dalle autorità di altri Paesi) o conseguentemente portare ad elevati costi di conformità.

Il Consiglio dell'Unione Europea, al fine di tentare di limitare le incertezze, ha stabilito una tipologia di documentazione da esibirsi alle autorità fiscali da parte delle imprese comunitarie.

Si verrà così a creare una metodologia che prevede una documentazione standard mediante la quale ricavare la quantificazione e l'effettivo utilizzo pratico del transfer price.

Inoltre sono al vaglio altre possibili opzioni quali ad esempio l'applicazione di una base imponibile unica alle operazioni effettuate all'interno dell'Unione, ovvero l'ipotesi di imporre il regime dello Stato di residenza della capogruppo anche per l'attività svolta negli altri Paesi membri partecipanti.

L'adozione di regole uniformi per tutti rappresenta, quindi, un importante inizio verso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione dei conflitti in materia e di scontri ed impugnazioni nei confronti delle autorità fiscali.

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