Imposta sul valore aggiunto

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta indiretta in vigore in tutti i paesi della UE.

La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972 ed è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, - VI Direttiva Cee del 1977 e seguenti - che si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi e che incide sul consumatore finale.

L'onere dell'IVA viene di fatto sostenuto dai consumatori come componente del prezzo dei beni e dei servizi; viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell'imposta ovvero le imprese, le società, gli enti, gli esercenti arti e professioni.

L'IVA addebitata dai soggetti passivi anche se non viene incassata deve essere liquidata e versata periodicamente all'Ufficio IVA, al netto dell'IVA assolta sugli acquisti (anche intracomunitari) e sulle importazioni fatte dai soggetti passivi stessi.


Presupposto dell'imposta

Un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

  1. presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientranti tra quelle previste dalla normativa;
  2. presupposto soggettivo: le cessioni di beni o prestazioni di servizi devono essere effettuate nell'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, con la conseguenza ad esempio, della non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
  3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello stato.

Le operazioni sono distinte in:

  • imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
  • non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità; non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
  • esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, eccetera;
  • escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa; le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, eccetera.

Le importazioni, intese solamente quelle da un paese esterno all'UE, devono, in ogni caso, scontare l'IVA a prescindere dai presupposti sopraelencati.
Per le operazioni tra paesi dell'Unione Europea vige invece una normativa speciale.

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Soggetti passivi IVA

Per soggetti passivi dell'IVA si intendono coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (oggettivamente) soggette all'IVA nell'esercizio di imprese o di arti e professioni ovvero che effettuano, nell'esercizio di tali attività, importazioni o operazioni intracomunitarie.

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