Il franchising

La legge n. 129/2004, definisce il franchising come: " il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi".Si tratta di un contratto atipico, che raccoglie elementi di diversi contratti.

Gli elementi principali che contraddistinguono tale accordo sono cinque:

  •  know–how: che consiste nel patrimonio di conoscenze teoriche e pratiche su uno specifico settore industriale o su singoli processi di produzione, appartenente ad una persona o al management di una azienda.
  • diritto d'ingresso: viene definito dalla legge, come un ammontare determinato in funzione del valore economico e alla capacità di sviluppo della rete che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising;
  • royalties: rappresentano l'importo che l’affiliato è tenuto a versare periodicamente all'affiliante;
  • beni dell'affiliante: questi dovranno essere contrassegnati dal nome dell'affiliante. Potranno essere anche prodotti da terzi ma dovranno mantenere le caratteristiche tipiche e rispettare le indicazioni fornite dall’affiliante;
  • rete di vendita: l'affiliante cerca una rete di vendita omogenea atta a garantire la più ampia distribuzione territoriale, quindi si realizza il fine economico del franchising..

E’ previsto l'obbligo di consegna del contratto all’affiliato almeno 30 giorni prima della firma e, a pena di nullità, è richiesta la forma scritta del contratto di affiliazione commerciale.

Elementi inderogabili del contratto sono:

- l'ambito di esclusiva territoriale qualora sia stato previsto,

- l'importo delle spese d’ingresso;

- l'importo degli investimenti che il franchisee è tenuto a sostenere per iniziare l’attività;

- descrizione del modo di determinazione delle royalties;

Il legislatore ha riconosciuto all'affiliato varie facoltà dirette ad assicurare il maggior numero di informazioni possibili; tra queste si possono ricordare il diritto ad ottenere copia del bilancio degli ultimi tre esercizi, notizie relative ai marchi utilizzati, elenco aggiornato degli affiliati operanti nel sistema, e così via.

L'affiliato dovrà ottemperare a due obblighi:

- non trasferire la sede senza il preventivo consenso dell'affiliante, salvo causa di forza maggiore;

- massima riservatezza sull'attività oggetto del contratto.

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