Prova dell'esportazione: novità (DAE)
L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 1434 dello scorso maggio 2007, ha di fatto dato inizio alla prima fase del progetto ECS, introducendo dal 01 luglio 2007 le disposizioni in base alle quali la prova dell’esportazione delle merci –necessaria all’individuazione della non imponibilità delle operazioni di cessione all’esportazione fuori UE - è rappresentata da un messaggio elettronico e non più dal “visto uscire” sull’esemplare 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico).
Il regolamento n. 1875/2006 ha approvato il progetto comunitario ECS (Export Control System) che consiste in due fasi: la prima si pone come obiettivo di dotare le amministrazioni doganali del controllo completo delle operazioni di esportazione attraverso un sistema elettronico di interscambio dati tra l’ambito doganale di esportazione e quello di uscita dal territorio doganale della Comunità ed entra in vigore a partire dal primo luglio 2007.
La seconda fase consiste nel gestire la dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita regolate nei Regolamenti Comunitari, con l’introduzione di ulteriori delucidazioni in ordine alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazioni. E’ prevista l’attuazione di tale fase entro il 30 giugno 2009, con effettiva applicabilità il 01 luglio 2009.
La fase in vigore dal 01 luglio tocca principalmente le esportazioni che devono essere segnalate dal DAU dall’ufficio di esportazione all’ufficio di uscita; non sono ricompresse nei nuovi dettami le esportazioni di merci in accisa o in transito.
Le recenti disposizioni contemplano l’impiego di un nuovo documento chiamato Documento di Accompagnamento di Esportazione (DAE) che accompagnerà la merce fino alla dogana di uscita al posto del DAU ed per il quale verranno adottate le disposizioni attualmente vigenti in ordine alle formalità di uscita.
Il DAE viene emesso dalla dogana di esportazione per le procedure ordinarie, mentre nelle procedure di domiciliazione sarà l’azienda stessa a provvedere alla sua stampa secondo le istruzioni scambiate telematicamente.
Il progetto ECS mira a agevolare le manovre in ordine alla dimostrazione dell’uscita della merce dal territorio doganale, atteso che l’attestazione dell’uscita è rappresentata da un messaggio elettronico di uscita che la dogana competente di uscita – che è l’ultimo ufficio prima che le merci escano effettivamente e fisicamente dal territorio comunitario - trasmetterà alla dogana di esportazione attraverso il sistema ECS.
Non vi sarà più pertanto il timbro sul documento cartaceo attestante l’uscita della merce e all’operatore arriverà un messaggio di “notifica di esportazione” da parte appunto della dogana di esportazione che costituirà la certificazione necessaria.
Sempre dal 01 luglio 2007 diviene esecutivo il termine di 90 giorni entro il quale la merce già svincolata deve lasciare fisicamente il territorio comunitario doganale, pena l’annullamento della dichiarazione doganale.
Ciò significa che chi entro tale termine, che decorre dalla data di svincolo della merce, non presenta i prodotti all’ufficio di uscita dichiarato, dovrà iniziare nuovamente tutta la procedura con nuova dichiarazione.
