Diritti doganali: linee difensive dell'avvocato generale UE

Ad una impresa portoghese veniva notificato nel 1997 un avviso di rettifica dell’accertamento per importazioni del 1993. L’impresa si opponeva al recupero eccependo la prescrizione triennale. Le autorità tributarie, invece, sostenevano la validità della rettifica per la disposizione secondo cui questo termine non è applicabile se le autorità accertino la sussistenza di un atto passibile di azione giudiziaria repressiva, ipotizzato in capo ad amministratori dell’impresa, rinviati a giudizio per vari reati.

Nelle conclusioni depositate nella causa C-62/06 dall’avvocato generale della Corte Ue, lo stesso rilevava come solo una sentenza penale di condanna passata in giudicato può consentire alle autorità doganali comunitarie di derogare al termine triennale previsto, dalla nascita dell’obbligazione doganale, per il recupero dei diritti dovuti.

La posizione difensiva adottata, sebbene la vicenda che ha originato il rinvio riguardi l’art. 3 del Regolamento 1697/79 abrogato dal successivo regolamento Cee 2913/92 (codice doganale comunitario), assume rilievo in quanto traslabile in rapporto all’attuale articolo 221 n.4 del Codice.

Se tale orientamento verrà accolto dalla sentenza, si chiarirà definitivamente la questione del termine entro il quale può essere notificato al debitore l’avviso di rettifica dell’accertamento.

La disposizione citata, infatti, consente la rettifica perentoriamente entro tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, salva l’ipotesi in cui il debito origini da un “atto perseguibile penalmente” nel momento in cui è stato compiuto ( art. 221, n.4), nel qual caso la comunicazione potrà avvenire anche dopo il triennio.

Le difficoltà derivano proprio dal fatto che la validità di una rettifica dipenderà proprio dal significato attribuito alla locuzione “ atto perseguibile penalmente”.

L’avvocato ha insistito a che, partendo dal presupposto che il legislatore comunitario menzionando il concetto di “atto penalmente rilevante” abbia voluto effettuare un rinvio al diritto processuale penale nazionale, si debba concludere nel senso che solo una sentenza passata in giudicato resa da un giudice penale nazionale è idonea a produrre un effetto interpretativo per l’applicazione del diritto al recupero a posteriori.

Pertanto sulla rilevanza penale delle condotte dell’importatore, organo competente a pronunciarsi non può ritenersi l’autorità doganale.

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