Il demansionamento del prestatore di lavoro
L’art. 2103 C.c. chiarisce entro quali limiti il datore di lavoro possa esercitare lo “ius variandi” rispetto alle mansioni svolte da un proprio dipendente.
L’articolo in esame stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Qualora il datore di lavoro non ottemperi a quanto disposto dall’art.2103 C.c., il lavoratore potrà richiedere in sede giudiziale l’accertamento della effettiva illegittimità del demansionamento.
Il danno più evidente ed immediato che si possa arrecare al prestatore ingiustamente adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto, oltre a quelli di natura economica derivanti da una retribuzione minore, consiste nella dequalificazione professionale. E’ necessario rilevare, tuttavia, che la Corte di Cassazione non ritiene sussistere questo tipo di danno automaticamente in ogni modifica quantitativa delle mansioni ma solo laddove esse finiscano per impedire la piena utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto.
Occorre sottolineare che, laddove esistano esigenze organizzative e direzionali, il datore di lavoro può esercitare lo ius variandi, tuttavia quando il lavoratore ne contesti la legittimità per asserita dequalificazione professionale, il Giudice di merito dovrà svolgere una serie di indagini inerenti, ad esempio, all’eventuale violazione del livello retributivo raggiunto, all’accertamento delle mansioni previste nell’atto di assunzione e poi concretamente svolte, alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva.
Si tenga presente, inoltre, che il datore di lavoro potrà modificare completamente le mansioni, aggiungerne altre che risultassero anche dequalificanti per il lavoratore. Tale comportamento deve intendersi lecito nei limiti in cui la prestazione aggiuntiva abbia carattere di occasionalità e marginalità, rispetto alla prestazione principale oggetto del contratto.
I limiti tra l’uso giustificato e ingiustificato dello ius variandi devono, dunque, essere tenuti ben presenti da un datore di lavoro giacchè, l’ingiustificato esercizio dello stesso, potrà ledere il diritto alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato che diviene suscettibile di valutazione economica; rimane salva, ovviamente, la risarcibilità dell’eventuale danno biologico.
