Decreto ingiuntivo europeo

La Comunità Europea emana verso la fine del 2006 un provvedimento che, pur avendo piena operatività a partire dal 12 dicembre 2008, mira ad istituire un procedimento univoco per i vari Stati membri a disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti.

Il regolamento n. 1896/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 30 dicembre 2006 (L399) istituisce un "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consentirà al creditore – in via facoltativa – di saltare il ricorso al procedimento europeo e di impiegare le procedure nazionali.

Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento sarà applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale; restano escluse le controversie inerenti l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.

E’ applicabile alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.

Partendo da questo presupposto base, il creditore potrà richiedere al Giudice l’emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell’Allegato 1 del regolamento comunitario.

Il richiedente dovrà indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici, l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento dell’istanza di ingiunzione. Il ricorso – per la cui predisposizione si fa riferimento a moduli specifici tra giudice e parti, così da cercare di semplificare maggiormente la procedura – potrà essere presentato anche in via telematica. Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca.

Se il ricorso non viene accolto e quindi non emessa l’ingiunzione di pagamento, il creditore potrà solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), o ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale. Non vi è possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo. In ipotesi di opposizione del debitore, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione l’ingiunto potrà proporre opposizione al giudice d’origine, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, dopodichè si seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del giudice è fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n. 44/2001.Il regolamento poi ha cercato di semplificare, in termini di tempi, anche la fase esecutiva: il provvedimento di ingiunzione europea, infatti, non abbisogna dell’exequatur e, emesso dal Paese d’origine, verrà considerato come se fosse stato adottato dal giudice dell’esecuzione.Viene meno pertanto la necessità di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non serve la dichiarazione di esecutività.

La Comunità Europea, con tale provvedimento, mira ad attuare una diminuzione del contenzioso e l’esecuzione immediata dell’ingiunzione di pagamento, attraverso abolizione di ogni procedimento intermedio, anche e soprattutto in fase di esecuzione.

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