Decreto ingiuntivo europeo

La Comunit? Europea emana verso la fine del 2006 un provvedimento che, pur avendo piena operativit? a partire dal 12 dicembre 2008, mira ad istituire un procedimento univoco per i vari Stati membri a disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti.

Il regolamento n. 1896/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 30 dicembre 2006 (L399) istituisce un "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consentir? al creditore ? in via facoltativa ? di saltare il ricorso al procedimento europeo e di impiegare le procedure nazionali.

Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento sar? applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale; restano escluse le controversie inerenti l?ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonch? il settore della sicurezza sociale.

E? applicabile alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.

Partendo da questo presupposto base, il creditore potr? richiedere al Giudice l?emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell?Allegato 1 del regolamento comunitario.

Il richiedente dovr? indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici, l?importo del credito e l?esposizione dei fatti posti a fondamento dell?istanza di ingiunzione. Il ricorso ? per la cui predisposizione si fa riferimento a moduli specifici tra giudice e parti, cos? da cercare di semplificare maggiormente la procedura ? potr? essere presentato anche in via telematica. Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetter? ingiunzione di pagamento la quale potr? circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca.

Se il ricorso non viene accolto e quindi non emessa l?ingiunzione di pagamento, il creditore potr? solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all?accoglimento), o ricorrere secondo l?ordinamento del proprio Paese nazionale. Non vi ? possibilit? di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo. In ipotesi di opposizione del debitore, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell?ingiunzione l?ingiunto potr? proporre opposizione al giudice d?origine, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, dopodich? si seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del giudice ? fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n. 44/2001.Il regolamento poi ha cercato di semplificare, in termini di tempi, anche la fase esecutiva: il provvedimento di ingiunzione europea, infatti, non abbisogna dell?exequatur e, emesso dal Paese d?origine, verr? considerato come se fosse stato adottato dal giudice dell?esecuzione.Viene meno pertanto la necessit? di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non serve la dichiarazione di esecutivit?.

La Comunit? Europea, con tale provvedimento, mira ad attuare una diminuzione del contenzioso e l?esecuzione immediata dell?ingiunzione di pagamento, attraverso abolizione di ogni procedimento intermedio, anche e soprattutto in fase di esecuzione.

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