Crediti documentari: i nuovi usi
Entrano in vigore il 01 luglio 2007 le nuove Norme ed Usi Uniformi (NUU 600) inerenti i crediti documentari, e di cui la Pubblicazione numero 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, approvata il 25 ottobre 2006, esplica nei contenuti.
Le nuove disposizione costituiscono, come del resto le precedenti, la normativa di riferimento per gli operatori del commercio estero, in particolare banche ed imprese.
La Camera di Commercio Internazionale (CCI), dopo qualche anno di lavoro, ha portato a termine un’opera di revisione delle precedenti norme e usi in vigore nato dalle mutate esigenze del mercato internazionale e soprattutto dall’ampliarsi dell’ambito di operatività dello stesso che ha generato un intensificarsi degli scambi commerciali ed un aumento dei Paesi coinvolti nelle transazioni.
Tali cambiamenti degli assetti internazionali hanno, infatti, provocato problemi a livello bancario in ordine a differenze riscontrate nei documenti posti alla base dei crediti documentari.
Inevitabile la necessità di un intervento che chiarisse termini e concetti in materia di applicazione dei crediti documentari al fine di ridurre se non eliminare margini di interpretazione, nonché provvedesse a modernizzare terminologie coniate una quindicina d’anni fa.
Importante novità introdotta da queste norme, che andranno dal primo luglio a sostituire le vecchie UCP 500, riguarda la disposizione per cui viene sancita sempre l’irrevocabilità del credito documentario: viene infatti esclusa la possibilità che un credito venga qualificato come revocabile, esso sarà comunque irrevocabile indipendentemente dal fatto che ciò sia indicato nel testo del titolo.
Le novità più significative che sanciscono una profonda differenza rispetto alla normativa in essere sono relative:
- alleggerimento e riduzione degli articoli normativi dai 49 della UCP 500 a 39 contenuti nella UCP 600;
- inserimento di nuovi concetti che definiscono più precisamente ed in modo univoco le interpretazioni, l’avviso e la modifica dei crediti, la designazione, i documenti in originale ed in copia, al fine di eliminare margini di interpretazione.
- modifica degli articoli inerenti i documenti di trasporto: la precedente normativa risaltava la polizza di carico marittima (Bill of Lading) quale documento cardine negli scambi esteri, le UCP 600, invece, forniscono rilievo essenziale al documento di trasporto che comprenda almeno due diverse modalità di trasporto (cd trasporto multimodale o combinato).
- definizione dei termini “onorare”, “negoziare”, “presentazione in regola”: obbligatorio diviene, ad esempio, indicare nel testo del credito documentario la disciplina alla quale esso deve essere sottoposto.
- determinazione delle regole di accettazione dei documenti.
