Contratto di trasporto

Il contratto di trasporto internazionale è di norma regolato da accordi e convenzioni internazionali, vigenti tra i vari stati, i cui contenuti variano a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (trasporto aereo, ferroviario o su gomma).

Le principali convenzioni internazionali – tra cui si ricordano per il trasporto aereo la Convenzione di Varsavia, per quello ferroviario la Convention International Merchandise (CIM), per quello su strada la Convention International Merchandise Routiere (CIMR) e la Convenzione di Bruxelles per il trasporto via mare – prevedono una responsabilità per il vettore non solo per il carico viaggiante, ma anche per la custodia delle merci per i periodi in cui non siano in transito.

Laddove non siano applicabili le convenzioni internazionali, perché non ratificate o per la presenza di altri fattori bloccanti, si dovrà fare riferimento alla legge del paese dell’esportatore o del paese dove risiede il vettore.

In ogni caso, il vettore risponde per dolo o colpa grave per il complessivo valore del carico.

L’imprenditore che si accinge ad esportare propria merce, deve effettuare un’attenta valutazione mentre si appresta alla scelta del vettore, così come del mezzo di trasporto.

Egli infatti, dovrà tener conto di determinati fattori quali l’esperienza e l’attendibilità del vettore, le attrezzature di cui è dotata la sua struttura, in modo tale che siano in grado di far fronte al tipo di trasporto e di merce di cui è richiesto il trasbordo, nonché il fatto che il vettore possa fornire sicurezze del proprio operato anche in base al Paese verso il quale viene portata a destinazione la merce.

Solamente contemperando i molteplici elementi coinvolti in un trasporto, l’imprenditore potrà effettuare una scelta che soddisfi le proprie esigenze ed ottenere il risultato prefissato.

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