Dogane più operative sulle merci contraffatte
La finanziaria 2007 amplia i poteri di controllo degli uffici doganali in materia di merci contraffatte, al fine di arginare le frodi che spesso si sviluppano e celano nelle operazioni intracomunitarie.
Il rafforzamento dei poteri degli uffici doganali è previsto dall’art. 1 V comma DL 262/06 che conferisce all’Agenzia delle Dogane i poteri di controllo di cui già godono gli uffici finanziari in ambito IVA.
Al fine di prevedere una più efficiente tutela per i titolari di marchi o di merci soggette a potenziali contraffazioni, la nuova normativa – che va letta ed integrata con le misure comunitarie contenute nel Regolamento 1383/2003, in vigore dal 1/7/04 – ha allargato le possibilità di intervento anche alle merci contraffatte che siano riesportate o siano sotto vigilanza doganale vincolate ad un regime sospensivo.
Le Autorità doganali, in concreto possono, in ipotesi di sospetta contraffazione della merce sottoposta a passaggio, utilizzare una misura cautelare - quale ad esempio sospendere lo svincolo delle merci – per dieci giorni lavorativi (tre in caso di merci deperibili).
In tale lasso di tempo colui che assume aver subito un pregiudizio dalla potenziale contraffazione, debitamente edotto, potrà presentare una “richiesta di intervento” onde bloccare lo sdoganamento delle merci ed adire l’autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti inibitori o conservativi.
Altra particolarità del Regolamento 1383/2003 consiste nella previsione della facoltà di procedere alla distruzione delle merci sospettate contraffatte sotto il controllo doganale, pur in assenza di uno specifico provvedimento giudiziario nazionale che accerti l’effettiva avvenuta violazione di un diritto di proprietà intellettuale, purchè però vi sia il consenso del dichiarante in dogana o del detentore o del proprietario delle merci ritenute illegali.
Il Regolamento demanda al legislatore di ciascun Stato membro la determinazione delle procedure più idonee.
La nostra legislazione a riguardo, ha ora previsto all’art. 1, III comma del DL 262/06 che la distruzione delle merci come descritta possa essere disposta dall’Ufficio doganale e che ciò avvenga a spese del titolare del diritto che si assume violato, trattenendo tuttavia alcuni esemplari utili ai fini giudiziari.
Al Ministro dell’Economia, unitamente ai Ministri della Giustizia e dello Sviluppo economico, spetta a mezzo decreto, definire i dettagli in termini di procedura e di tempi inerenti il procedimento di distruzione delle merci contraffatte.
In tale decreto dovrà essere affrontata anche la questione del consenso alla distruzione che devono prestare il titolare del diritto, nonché il dichiarante, detentore o proprietario delle merci ritenute illegali, in quanto la normativa comunitaria prevede che tale consenso possa anche essere tacito, dovendo eventualmente il dichiarante, detentore o proprietario opporsi alla distruzione.
Nel qual caso di opposizione alla distruzione si apre, stando al Regolamento comunitario, una procedura volta ad appurare l’effettiva avvenuta violazione di un qualche diritto di proprietà industriale.
