Il concordato preventivo
Il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, più noto come Legge Fallimentare, è stato di recente modificato dal D.lgs del 9 gennaio 2006 n.5. Quest'ultimo ha introdotto notevoli cambiamenti in ordine alle procedure concorsuali, con applicazione pratica a partire dal 16 luglio 2006.
Tra queste, particolare attenzione dovrà essere rivolta al concordato preventivo. Tale procedura, infatti, pone l’imprenditore che si trova in uno stato di crisi, nella possibilità di proporre un accordo ( appunto, un concordato), utilizzando determinate forme appositamente disciplinate dal legislatore, al fine di raggiungere due importanti obbiettivi:
- evitare il fallimento e gli effetti che esso comporta in capo allo stesso imprenditore;
- permettere il rientro totale o parziale dei crediti maturati nei confronti dell’imprenditore, proporzionalmente alla situazione economica e finanziaria dell’ impresa.
Il legislatore ha espressamente previsto, le condizioni per l’ammissione alla procedura in esame. , quali, ad esempio, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei o, ancora, trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
E' necessario evidenziare a questo punto che, nell’applicazione della riforma, sarà altamente probabile il crearsi di problemi interpretativi dovuti a un intervento del legislatore diretto a modificare l’istituto non radicalmente ma apportando, invece, modifiche parziali in un contesto già precedentemente definito.
Ad esempio, l'art. 163 del R.D. 267/42, così come modificato dal D.lgs 5/06, stabilisce che, in mancanza del prescritto deposito per la procedura, il commissario giudiziale debba provvedere ai sensi del secondo comma dell'art. 173 R.D. 267/42. Quest'ultima disposizione, tuttavia, determina, come naturale conseguenza, la dichiarazione di fallimento che potrebbe risultare incompatibile con uno stato di crisi dell’impresa.
Infine preme sottolineare che, l'Istituto, così come riformato, preferisce l’impresa e non l’imprenditore e che sulle scelte di tipo soggettivo fa prevalere l’esigenza del recupero dei valori aziendali. Tuttavia, ciò non impedisce che imprenditori poco leali approfittino delle maggiori libertà oggi previste al solo fine di evitare il fallimento in danno, quindi, dei propri creditori meno garantiti.
