La Certificazione
L’istituto della certificazione è stato introdotto al dichiarato fine di “ ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti” ( art. 75, c.1, d.lgs n. 276/03).
Si tratta di una “procedura volontaria” mediante la quale le parti, presentando una istanza scritta comune, possono ottenere la certificazione del contratto, una attestazione, cioè, che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge.
La certificazione può riguardare alcuni contratti di lavoro subordinato, autonomo parasubordinato e associativo. Può riguardare, tuttavia, anche le rinunzie e transazioni dei lavoratori, anche parasubordinati a progetto, relative a diritti derivanti da norme inderogabili di legge e collettive.
Dopo aver avviato il procedimento presso le commissioni di certificazioni appositamente istituite, la procedura si conclude con un atto di certificazione motivato che indica l’autorità presso cui è possibile presentare ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti della certificazione.
L’atto di certificazione può essere impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore, oltre che da terzi interessati, davanti al giudice del lavoro e in alcuni casi avanti al TAR.
L’effetto della certificazione consiste nella nullità di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata.
E’ previsto, tuttavia, che gli effetti della certificazione tra le parti e verso i terzi vengano travolti ab origine dalla sentenza di merito, anche di primo grado, resa dal giudice del lavoro che accerti l’erroneità della qualificazione contenuta nell’atto di certificazione ( artt. 79 e 80, c.1 e 2).
Infine, la serietà della procedura di certificazione è garantita anche dalla attribuzione di rilevanza alla condotta tenuta dalle parti in sede di certificazione e di conciliazione ai fini della condanna alle spese e al risarcimento per lite temeraria nel successivo giudizio avverso la certificazione ( art. 80, c.3).
Diversa dalla impugnazione per errore della certificazione è quella per difformità fra il programma negoziale certificato e la sua attuazione. Qui la certificazione è inefficace perché il rapporto effettivamente realizzato dalle parti non è mai stato certificato, essendo in concreto diverso da quello oggetto della certificazione.
- Normativa di riferimento: -Decreto Legislativo 276/06, artt. 75 – 84;
- Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
- Circolare ministeriale del 15 dicembre 2004, n. 48
