Revocabilità dei certificati d'origine doganali
La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 09.02.2006 delimita i confini delle Autorità doganali relativamente all'azione di recupero in ipotesi di scoperta di prove dell'origine non regolari.
I prodotti originari di alcuni Paesi, al momento dell'importazione nell'Unione Europea, usufruiscono di riduzioni o esenzioni sui dazi, derivanti da accordi bilaterali con Paesi terzio agevolazioni parametrate dall'UE.
Alla dogana d'importazione il Paese che intende avvalersi dei benefici sui dazi deve fornire la prova dell'origine della merce attraverso l'esibizione dell'EUR 1, un apposito documento utilizzato dai Paesi parti di accordi, o il FORM A per gli altri stati.
L'autenticità dei certificati di origine può, in ipotesi di sospetta contraffazione, essere appurata dalle Autorità doganali mediante un procedimento (le cui modalità sono contenute negli artt. 122 e ss. del Codice Doganale e negli accordi bilaterali tra i vari Paesi) che interessa le Autorità del Paese che ha emesso il certificato, le quali possono più velocemente e con facilità effettuare i debiti controlli sui certificati emessi.
L'Autorità doganale può negare le agevolazioni sui dazi solo nell'ipotesi in cui dal Paese emittente il certificato non giunga risposta alcuna alle richieste di chiarimenti e verifica di controllo sulla regolarità dei certificati o tale risposta non sia sufficientemente dissipativa dei sospetti dai quali sono scaturiti i controlli.
La Corte di Giustizia Europea ha rimarcato il fatto che il meccanismo attualmente previsto trova concreta applicazione solamente laddove l'amministrazione doganale dello Stato importatore ratifichi le valutazioni svolte dal Paese emittente i certificati.
Ciò comporta accettare le decisioni amministrative e giurisdizionali emanate sui ricorsi eventualmente promossi dagli esportatori sui controlli del proprio Paese.
I certificati doganali d'origine, pertanto, producono i loro effetti e mantengono la loro validità fintantochè essi non vengono annullati o revocati dalle autorità competenti, amministrative o giurisdizionali dello Stato di esportazione.
Con l'effetto che le Autorità doganali di importazione non sono legittimate a riscuotere o recuperare coattivamente i dazi senza un formale provvedimento di revoca o annullamento dell'EUR 1 proveniente dal Paese esportatore.
Solamente, concludono i giudici europei, nell'ipotesi di ragionevole dubbio e mancanza di risposta dal Paese esportatore entro 10 mesi dalla richiesta o per informazioni insufficienti, le Autorità doganali di importazione possono escludere le merci dalle agevolazioni.
