Libertà di concorso tra bancarotta per distrazione e infedeltà patrimoniale
La Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 6140/07, si è trovata a decidere in ordine a dei ricorsi presentati da due imputati condannati in primo grado e in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Tra i motivi del ricorso si contestava l’attribuzione di responsabilità per distrazione dei diritti d’autore ceduti ad una Srl amministrata da uno degli imputati, senza che fosse stato tenuto presente come questa condotta dovesse, invece, essere qualificata come infedeltà patrimoniale punibile, come tale, a titolo di bancarotta solo se ha contribuito a causare il dissesto della società fallita.
La Cassazione ha invece sottolineato come la condotta di bancarotta patrimoniale per distrazione (di cui all’art. 216 Legge Fallimentare) è in rapporto di specialità reciproca con quella di infedeltà patrimoniale, che a sua volta presuppone un conflitto di interessi dal quale deriva un danno per la società con necessità di una finalità di ingiusto profitto per sé o di vantaggio per terzi.
La suprema Corte chiarisce che l’art. 223 della Legge Fallimentare prevede che gli amministratori di società dichiarate fallite rispondano dei fatti di bancarotta previsti dall’art. 216, compresa la distrazione.
Non solo: lo stesso articolo prevede ancora che rispondano a titolo di bancarotta anche gli amministratori che hanno provocato il dissesto della società ponendo in essere alcune tipologie di condotte, tra cui la stessa infedeltà patrimoniale.
La Corte conclude, allora, rilevando che se si ritiene che le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 223 della Legge Fallimentare possono concorrere anche nel caso in cui siano attività distrattive a cagionare il fallimento, per coerenza del sistema, la stessa previsione dovrà valere anche nell’ipotesi di infedeltà patrimoniale giacchè, in caso contrario, si arriverebbe alla conseguenza assurda che la condotta di infedeltà patrimoniale aggravata dal conflitto di interessi, sarebbe punibile solo se avesse provocato il dissesto della società, mentre la distrazione, commessa senza conflitto di interessi, sarebbe punibile di per sé.
E’ la diversità degli interesse tutelati a spiegare perché l’infedeltà patrimoniale sia punibile a titolo di bancarotta solo quando ha provocato il dissesto che finisce per incidere sulle ragioni dei creditori. Il reato di bancarotta fraudolenta protegge, infatti, il patrimonio sociale, mentre, l’infedeltà punta a garantire l’integrità del patrimonio sociale.
