L'azienda e il fallimento
A seguito della dichiarazione di fallimento di un'azienda, si è soliti pensare che la stessa sia destinata necessariamente a terminare la propria attività, data la situazione fortemente compromessa della stessa.
Tuttavia questa si presenta, nella realtà, più come una ipotesi che come un percorso obbligato.
Il curatore fallimentare dovrà, infatti, valutare attentamente le opzioni da sottoporre al Tribunale presso presso il quale viene discusso il procedimento concorsuale.
Vi sono da considerare, infatti, aspetti che possono incidere profondamente sulle “capacità” di recupero dell'attivo ancora rimasto. Tra questi aspetti si possono citare, ad esempio, quelli che attengono alla rimanenza di prodotti aziendali, o al marchio, ai brevetti e al know-how che l'azienda porta con sé.
Non sempre cessare repentinamente l'attività può costituire un vantaggio, come si può comprendere, dato che da questa cessione diverrebbe estremamente difficile la ricollocazione sul mercato di questi elementi che costituiscono a volte parte importante dell'attivo.
Il curatore sottoporrà, quindi, al Tribunale la richiesta per la prosecuzione provvisoria dell'attività che, se accolta, lo vedrà gestire in prima persona l'azienda.
Egli, però, può anche valutare e, quindi, sottoporre al Tribunale un'altra possibilità che è data dalla istanza avanti al Giudice delegato di stipulare un contratto di affitto di azienda.
Trattasi di possibilità che può offrire diverse convenienze. Da un lato, infatti, si mantengono più elevati i valori di mercato dei beni materiali ed immateriali dell'azienda, con conseguente miglioramento delle prospettive di recupero dell'attivo; mentre, dall'altro lato, si offre una concreta opportunità ad aziende concorrenti o ad altre che intendono ampliare il loro mercato, di approfittare dell'occasione per crearsi una via privilegiata nel caso in cui, in pendenza del contratto di affitto o alla sua conclusione, il curatore si decida per la vendita.
