Antiriciclaggio e obbligo di adeguata verifica

Il sistema legislativo italiano emana sul finire dell'anno un provvedimento che entra in vigore il 29 dicembre 2007 in materia di antiriciclaggio.

E' stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.12.07 (la n. 290) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 inerente l'Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il recente decreto stabilisce l'obbligo per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e per gli altri soggetti identificati nel provvedimento, di segnalare determinate informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività professionale.

Gli oneri in capo ai soggetti indicati nel decreto riguardano, oltre alla comunicazione di operazioni che possono risultare sospette, la conservazione dei documenti, la valutazione e la gestione del rischio, la garanzia che vengano osservate le disposizioni idonee a prevenire ed impedire la concretizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I professionisti devono procedere ad un'adeguata verifica della clientela anzitutto quando nutrano un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ovvero di non veridicità delle informazioni e dei dati ottenuti in precedenza dal cliente.

Ma vi è di più: sussiste onere di verifica quando trattino operazioni di valore indeterminato o indeterminabile o nelle ipotesi in cui la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore uguale o superiore a € 15.000,00, ovvero anche nei casi di prestazioni occasionali che ingenerino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento sulla base del precedente valore ed a prescindere dal fatto che si tratti di un'unica operazione o più operazioni collegate o frazionate.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela - che si applicano senza dubbio ai nuovi clienti e preferibilmente, dopo aver valutato il livello di rischio delle operazioni connesse, anche alla vecchia clientela - si concretizzano, in sostanza, nell'identificazione del cliente e della sua identità a mezzo documenti o comunque dati derivanti da fonti attendibili, nonché individuare l'effettivo titolare dell'operazione sempre da fonte idonea, meglio se documentale; operare un controllo continuativo sugli scopi dell'operazione di cui si tratta e della prestazione professionale richiesta.

I professionisti delineati dal testo del decreto sono coloro che sono iscritti dell'albo dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, dei ragionieri e periti commerciali; i prestatori di servizi a società e trust; i soggetti che rendono servizi offerti dai periti e consulenti e coloro che svolgono attività in materia di contabilità e di tributi.

Inoltre sono professionisti soggetti all'applicazione delle regole sancite dal decreto i notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, effettuano o partecipano ad operazioni di natura finanziaria o immobiliare, nonché quando prestano assistenza in operazioni riguardanti gestione di denaro o strumenti finanziari; trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; apertura o gestione di conti correnti, libretti bancari e conti di titoli; organizzazione di quanto necessario in tema di apporti e contributi per la costituzione, gestione, amministrazione di società; costituzione, gestione, amministrazione di società, trust, enti o soggetti giuridici analoghi.

E' inoltre stabilito un obbligo di segnalazione di operazione sospetta alla UIF, se i dubbi riguardano presunti tentativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, derivanti da caratteristiche, entità, natura, fatti, circostanze o informazioni assunte che inducano a ritenere ragionevolmente fondato tale sospetto.

Tale obbligo non sussiste per i professionisti che siano venuti a conoscenza di informazioni dal proprio cliente nel corso dell'esame della pratica o della difesa in procedimento giudiziario.

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