Bonus per le aggregazioni aziendali
La legge 296/06 ( Finanziaria 2007) ha introdotto non soltanto le regole sul beneficio per le concentrazioni mediante fusioni, scissioni e conferimenti (commi 242 – 249) ma ha previsto, anche, presupposti al verificarsi dei quali l’impresa risultante dall’operazione di aggregazione deve restituire il beneficio fiscale fruito.
La società che ha ottenuto il bonus decade dall’agevolazione se nei primi quattro periodi di imposta dalla data di effettuazione dell’operazione:
1) pone in essere ulteriori operazioni straordinarie;
2) cede gli elementi patrimoniali relativamente ai quali ha beneficiato del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti;
Intervenuta a chiarire i termini e le modalità di applicazione della suddetta norma, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/ E del 21 marzo 2007 ha chiarito che nel calcolo dei quattro periodi di imposta, è incluso anche quello nel corso del quale l’operazione è effettuata.
Ratio di tale normativa è il contrasto all’elusione fiscale.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che la norma vuole evitare che la società beneficiaria del bonus aggregazioni possa trasferire il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, aggirando, in questo modo, le disposizioni sull’agevolazione introdotte dalla Finanziaria 2007.
Tutto ciò comporta che il contribuente che, senza intenti elusivi, voglia effettuare altre operazioni straordinarie o cedere beni dovrà prima dimostrare l’assenza di effetti elusivi, presentando domanda di disapplicazione della norma che prevede la decadenza.
A seguito di quanto chiarito dalla circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate, è inoltre possibile applicare una interpretazione più equilibrata della prima causa di decadenza dal beneficio fiscale in oggetto. La causa di decadenza delle ulteriori operazioni straordinarie, infatti, se applicata tout court diventerebbe assolutamente penalizzante.
Pare maggiormente equilibrata, invece, come interpretazione della norma, quella secondo cui le operazioni straordinarie effettuate nei quattro periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione, costituiscono causa di decadenza se comportano l’estromissione di beni che hanno beneficiato del riconoscimento fiscale dei valori iscritti. In tal modo sarebbe salvaguardata la ratio sottostante la norma di decadenza; che infatti obbliga la società risultante dall’aggregazione aziendale a mantenere per un periodo minimo il possesso dei beni che fanno parte dei complessi aziendali aggregati relativamente ai quali si è fruito del riconoscimento fiscale dei valori, per scongiurare che l’aggregazione possa costituire uno strumento per la successiva estromissione dei beni medesimi.
